Regime speciale lavoratori impatriati: primi chiarimenti del 2022

Il lavoratore dipendente di un impresa svizzera con attività parzialmente svolta in Italia in telelavoro, qualora dimostri di avere avuto la residenza effettiva in Svizzera nel periodo precedente il trasferimento in Italia, può beneficiare del regime speciale per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2022, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta (Agenzia Entrate – risposta 07 gennaio 2022, n. 3).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti siano stranieri (non residenti).
L’applicazione del regime agevolativo richiede, tra l’altro, che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Per l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati è richiesto che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro e che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall’agevolazione.
Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del citato articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le suddette condizioni sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Pertanto, qualora nel caso di specie si dimostri di avere avuto la residenza effettiva in Svizzera nel periodo precedente il trasferimento in Italia, e si sia trasferita il 6 settembre 2021, si potrà considerare fiscalmente residente nel territorio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2022.

Sulla base della normativa e della prassi illustrate, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma in esame, è possibile beneficiare del regime speciale per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2022, nel quale si trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.

Regolamentazione del piano sanitario nelle Emittenti Radiofoniche

 

 

Siglato, tra la Confindustria Radio Televisioni, ANICA, RNA e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM UIL, l’accordo di integrazione accordo di primo livello per la regolamentazione del piano sanitario per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi multimediali.

Considerato che in data 14/3/2018 il Fondo Salute Sempre ha presentato all’Osservatorio Nazionale Commissione sanità integrativa di settore una proposta di polizza che prevede la copertura di servizi sanitari integrativi offerti alle imprese aderenti alle medesime condizioni economiche previste nella delibera 11/12/2014: € 120,00 (centoventi/00) annui integralmente a carico delle aziende. Le parti fanno salva la facoltà di aderire al Piano Sanitario del Fondo Salute Sempre anche per le imprese che già prevedono ulteriori forme di assistenza sanitaria integrativa.
Al fine di garantire continuità nella copertura sanitaria assicurativa a tutela dei dipendenti del comparto, necessita prorogare la polizza alle medesime condizioni e oneri vigenti per un periodo di almeno un anno.
Le parti stabiliscono che l’accordo relativo alla proposta contrattuale avrà durata dall’1/1/2022 al 31/12/2022 alle medesime condizioni attualmente vigenti.

Emergenza COVID-19: Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro

Le nuove disposizioni relative ai certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro, come modificate a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1

Il Decreto Legge 7 gennaio 2020, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, nello specifico, all’art. 4-quinquies, dispone in materia di estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro.

A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli D.L. 22 aprile 2021, n. 52 conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, (personale delle amministrazioni pubbliche; chiunque svolge attività lavorativa nel settore privato) ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-quater del D.L. n. 1/2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021:

– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
– avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
– avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

I datori di lavoro pubblici e privati, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, di cui all’al decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

E’ vietato l’accesso dei lavoratori in oggetto ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo indicato. La sanzione amministrativa, prevista dal comma 1 del art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all’art. 4-quater, c. 2, del D.L. n. 1/2022, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Erogazione del Welfare nella piccola industria metalmeccanica

Dal mese di gennaio 2022 sono da erogare strumenti di welfare ai dipendenti del CCNL Metalmeccanica Confapi

L’accordo sottoscritto lo scorso maggio ha previsto, a decorrere dall’anno 2022, strumenti di welfare che le aziende metalmeccaniche della piccola industria dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31/12/2022.
Tale importo sarà successivamente attivato a decorrere dall’anno 2023 e dall’anno 2024 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
Le parti precisano che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l’azienda deve mettere effettivamente a disposizioni dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno a Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm con il presente CCNL secondo regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a carico dell’azienda non può superare i 200 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Le Parti precisano che i valori indicati sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

Fondo Sanitario Metasalute: Nuovo Regolamento

A decorrere dall’1/1/2022 entra in vigore il nuovo Regolamento del Fondo Sanitario Metasalute per i lavoratori metalmeccanici, approvato il 16 dicembre 2021 dal Consiglio di Amministrazione

Il nuovo regolamento del Fondo Metasalute approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16/12/2021, che disciplina l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’Industria Metalmeccanica e dell’installazione di Impianti, decorre dal 1° gennaio 2022.
Come segnalato con circolare del Fondo Metasalute, le principali novità sono le seguenti:

Modifiche al Nucleo familiare
1) Potranno iscriversi gratuitamente al Fondo:
– i coniugi e i conviventi uniti civilmente fiscalmente a carico,
– i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali,
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) fino al compimento del 26° anno di età;
– i figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) senza limiti di età.
2) Potranno aderire a pagamento al Fondo, oltre ai coniugi, gli uniti civilmente, i conviventi di fatto non fiscalmente a carico anche i figli non fiscalmente a carico ma conviventi e i figli fiscalmente a carico dal compimento del 26° anno di età.
3) A partire dall’anno 2022, nel caso un familiare non fiscalmente a carico decida di non aderire al Fondo, potrà iscriversi nuovamente trascorsi 3 anni dall’ultima adesione.
4) La contribuzione per i componenti del nucleo familiare fiscalmente non a carico e dei conviventi di fatto è incrementata a partire dall’anno 2022 come riportato nell’Allegato al Regolamento:.

Tabella della contribuzione per i componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto di cui all’art. 3.4 del Regolamento

Premi

Nucleo Familiare non fiscalmente a carico

  Massimali autonomi
Piano Base 280,50
Piano A 397,50
Piano B 508,00
Piano C 605,50
Piano D 683,50
Piano E 839,50
Piano F 1.814,50

Modifiche relative alla contribuzione
1) Dall’1/4/2022 la contribuzione mensilmente dovuta dalle aziende per ciascun lavoratore dipendente iscritto al Fondo dovrà essere effettuata esclusivamente tramite modello di pagamento unificato F24 e sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS.

Modifiche per l’adesione collettiva ai piani integrativi (art.1 Allegato al Regolamento)
Il Fondo Metasalute per il 2022 e per il 2023 prevede i seguenti Piani Sanitari:
– Piano BASE con contribuzione mensile pari ad euro 13,00 su base annua;
– Piano A con contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua;
– Piano B con contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua;
– Piano C con contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua;
– Piano D con contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua;
– Piano E con contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua;
– Piano F con contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annua.
Gli importi mensili sono determinati dividendo il premio annuo con arrotondamento al secondo decimale.

L’adesione dei lavoratori dipendenti ai sopra elencati Piani sanitari può avvenire solo in forma collettiva, per la totalità o per gruppi omogenei di lavoratori. In azienda possono essere attivati per i dipendenti – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre Piani sanitari.
Il Fondo richiede la produzione del relativo accordo o regolamento aziendale.
La selezione dei Piani, e quindi l’adesione non può essere variata in corso d’anno, ad eccezione del caso in cui intervengono modifiche al rapporto di lavoro del lavoratore all’intero dell’azienda (es. promozione/cambio di categoria) che determinino un nuovo Piano sanitario di riferimento, all’interno dei Piani già selezionati dall’Azienda, per accordo sindacale o regolamento. In tal caso l’Azienda dovrà richiedere in forma scritta, allegando la documentazione dell’accordo sindacale o del regolamento, al Fondo la modifica del piano per il lavoratore e la contribuzione del nuovo Piano sarà dovuta dal mese in cui viene richiesta la variazione.
A partire da gennaio 2022 le aziende non potranno attivare i piani sanitari integrativi fatta eccezione per quelle aziende che precedentemente a tale data avessero già effettuato tale scelta.
Per il 2022 e per il 2023 il Fondo darà tempestiva indicazione dei termini di comunicazione dei Piani. L’Azienda deve entrare nell’ “Area Riservata” presente sull’home page del sito del Fondo www.fondometasalute.it ed opzionare le soluzioni prescelte. La contribuzione verrà versata dall’azienda secondo i termini e le modalità previste dall’art. 10 del Regolamento vigente.