Opzione donna 2024, le istruzioni applicative

Fornite le indicazioni sui requisiti, le condizioni e la decorrenza di questo specifico istituto di pensione anticipata (INPS, circolare 3 maggio 2024, n. 59).

L’INPS ha fornito le sue istruzioni per l’applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024  alla cosiddetta Opzione donna

In effetti, l’articolo 1, comma 138 della Legge n. 213/2023 ha esteso il diritto alla pensione anticipata, di cui all’articolo 16, comma 1-bis del D.L. n. 4/2019 alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

I requisiti

In particolare, possono accedere a Opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma. Peraltro, il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. 

Le condizioni

Le lavoratrici, in possesso dei citati requisiti anagrafici e contributivi, possono accedere a Opzione donna nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni:

assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: 

– hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

– sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Decorrenza e domanda

A Opzione donna si applicano le disposizioni in materia di decorrenza relative alla cosiddetta “finestra mobile” (articolo 12, comma 2, D.L. n. 78/2010). Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Infine, l’INPS comunica che le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

CIPL Edilizia Industria Livorno: sottoscritto l’accordo di determinazione dell’EVR

Determinato l’EVR 2023 da corrispondere a consuntivo nell’anno 2024

Le Parti sociali, nella giornata del 17 aprile 2024, si sono incontrate per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2023, effettuando la verifica degli indicatori territoriali
Dato l’esito positivo del confronto tra la media del triennio 2020/2021/2022 con la media del triennio 2019/2020/2021, l’EVR, da erogare mensilmente ai lavoratori edili da gennaio a dicembre 2024, è pari al 4% della misura massima dei minimi di paga in vigore dal 1° luglio 2014.
Di seguito le tabelle elaborate per gli operai e gli impiegati.

Operai

Livello Minimi Paga Base Oraria  EVR orario (4%) EVR mensile erogabile
operai 4° liv. 6,60 0,26 44,98
operai spec. 6,13 0,25 43,25
operai qual. 5,51 0,22 38,06
operai comuni 4,71 0,19 32,87

Impiegati

Livello Minimi CCNL  EVR 4% 
quadri ed impiegati 1s 1.630,71 65,23
impiegati 1° cat. 1.467,63 58,71
impiegati 2° cat. 1.223,02 48,92
impiegati 4° liv. 1.141,51 45,66
impiegati 3° cat. 1.059,96 42,40
impiegati 4° cat. 953,97 38,16
impiegati 4° cat. primo impiego 815,36 32,61

CCNL Abbigliamento Artigianato: interrotta la trattativa

Dopo quasi un anno e mezzo dalla scadenza del CCNL lo scontro tra associazioni sindacali e datoriali è incentrato sull’aumento dei salari

Nei giorni scorsi è stato pubblicato un Comunicato Stampa da parte di Femca-Cisl, Filctem-Cgil e e Uiltec-Uil in cui si fa presente che sono circa 150.000 i lavoratori del settore tessile -abbigliamento -moda-calzature-occhiali-giocattoli-penne-pulitintolavanderie e del settore chimica, gomma, plastica, abrasivi, ceramica, vetro che sono in attesa del rinnovo del CCNL ormai scaduto dal 31 dicembre 2022.
Tema principale è l’aumento dei salari, che secondo i sindacati dovrà essere coerente con il prezzo pagato all’inflazione straordinaria di questi anni. A distanza di un anno e mezzo dall’ultimo aumento salariale vi è, infatti, un nuovo scontro  tra le rappresentanze datoriali CNA, Confartigianato Casa Artigiani e CLAAI e i sindacati in quanto secondo questi ultimi manca la volontà dei datori di lavoro di riconoscere il valore delle competenze e della dignità del lavoratore.
I sindacati sperano, pertanto, negli incontri che si stanno tenendo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy su alcuni dei settori manifatturieri regolamentati dal CCNL. In caso contrario, decideranno le azioni da intraprendere a maggior tutela dei loro iscritti.

Sanimpresa: entro il 31 maggio il pagamento della quota per l’assistenza sanitaria integrativa

Dalla prossima scadenza è previsto il cambio dell’annualità da commerciale a solare

Sanimpresa informa che il 31 maggio 2024 scade il termine per effettuare il pagamento della quota per l’assistenza sanitaria integrativa per l’annualità 1° luglio 2023-30 giugno 2024.
Dalla prossima scadenza cambierà la periodicità della copertura. Si passerà, infatti, dall’anno commerciale 1° luglio-30 giugno all’anno solare 1° gennaio-31 dicembre. Pertanto il rinnovo dei mesi di maggio e giugno avrà ad oggetto il solo semestre 1° luglio 2024-31 dicembre 2024. Dal mese di ottobre in poi sarà possibile procedere al rinnovo dell’annualità 2025 (1° gennaio-31 dicembre 2025). Restano invece invariate le modalità di rinnovo.
Il cambiamento in oggetto è applicabile a tutte le coperture emesse da Sanimpresa, ossia i dipendenti iscritti a Sanimpresa, i dipendenti con integrativa Sanimpresa a Fondo EST e Fondo FAST, iscrizioni volontarie (familiari, titolari d’impresa, lavoratori autonomi, pensionati, lavoratori in CIG o Naspi o mobilità o astensione facoltativa). 
Per il semestre 1° luglio 2024-31 dicembre 2024 le quote da versare sono le seguenti: 
– Dipendenti Quadri e Tempo Indeterminato del Terziario (escluse integrative Fondo EST e FAST): 126,00 euro ;
– Dipendenti Vigilanza privata: 103,50 euro;
– Familiari: entro i 65 anni 126,00 euro; dai 65 anni in su 175,00 euro;
– Lavoratori in CIG, Naspi, mobilità o astensione facoltativa: 126,00 euro;
– Lavoratori autonomi (guide e accompagnatori turistici, agenti di commercio): 175,00 euro;
– Titolari d’impresa: 310,00 euro;
– Pensionati: 175,00 euro.
Saninforma specifica inoltre che per i nuclei familiari la scadenza è posticipata al 24 giugno 2024.

Accertamento sanitario per dipendenti pubblici: nuove implementazioni nella procedura

Sviluppata la funzionalità che consente alle amministrazioni e agli enti datori di lavoro di specificare la tipologia della richiesta (INPS, messaggio 29 aprile 2024, n. 1643).

Dopo i messaggi n. 1834/2023, n. 2064/2023 e n. 3243/2023, l’INPS è tornata a occuparsi della procedura per la gestione delle richieste di accertamento sanitario, comunicando che sono disponibili ulteriori funzionalità. 

In particolare, è stata implementata la funzionalità che consente alle amministrazioni e agli enti datori di lavoro di specificare la tipologia della “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”, sia per le prime istanze che per quelle di rivedibilità, con particolare riferimento a:  

– inabilità Legge 335/95;
– inidoneità (comprende Legge 274/91);
– pensioni di guerra (dirette, vedovo/a, inabilità orfani, orfani);
– causa di servizio;
– assegni annessi alle decorazioni al Valor Militare;
– reversibilità e assegni accessori dei familiari degli ex deportati nei campi di sterminio KZ;
– reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici, antifascisti e razziali;
– pensione ai superstiti Gestione Dipendenti Pubblici – Orfani Maggiorenni Inabili.

Inoltre, è stata predisposta la funzionalità per l’inserimento, da parte dell’amministrazione/ente datore di lavoro, della data di notifica del verbale all’interessato, selezionando “data di notifica del verbale” all’interno della procedura “card della domanda”. L’Istituto, peraltro, precisa che la data di notifica inserita deve essere necessariamente antecedente alla data di inserimento.

Infine, l’INPS informa che è possibile scaricare il manuale, con gli aggiornamenti, direttamente dal sito istituzionale, accedendo con la propria identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0, inserendo nel motore di ricerca della home page “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”. Al termine del paragrafo intitolato “Commissioni Mediche di Verifiche Pubblici Dipendenti” si potrà procedere a scaricare il manuale, cliccando sul pulsante “Scarica il Manuale Utente”.