Edilizia Industria Frosinone: erogazione E.V.R.

La Cassa Edile per la provincia di Frosinone, comunica a tutte le imprese del settore Edilizia Industria, l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. – annualità 2022

La Cassa Edile di Frosinone, con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) relativo all’anno 2022, comunica che il 1° agosto 2022 l’ANCE Frosinone e le OO.SS. Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nella Provincia di Frosinone, come previsto dal CIPL 11 aprile 2016 e dal vigente CCNL.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando i dati andamentali del triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Oltre alla verifica degli indicatori territoriali, effettuata dalle Parti Sociali, va espletata una ulteriore verifica a livello aziendale.
Ciascuna impresa, pertanto, deve procedere al raffronto su base triennale dei seguenti due parametri aziendali:

– Ore denunciate in Cassa Edile (o in alternativa, per le imprese che non abbiano operai alle proprie dipendenze, ore lavorate, come registrate sul Libro Unico del Lavoro);

– Volume d’affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Ai fini della verifica dei parametri aziendali relativa al 2022, le imprese prenderanno a riferimento i dati (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”), relativi al triennio 2021/2020/2019, confrontandolo con quello 2020/2019/2018.
Il raffronto a livello aziendale tra la media dei valori (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”) del triennio 2021/2020/2019 rispetto alla media dei valori (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”) del triennio 2020/2019/2018, determinerà una delle seguenti situazioni:

– se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014 (Tabella A);

– se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 65% del suddetto 4% (Tabella B).

-se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’E.V.R.

TABELLA A – IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI POSITIVI

E.V.R. Provinciale 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2014

OPERAI

Valori orari

IV Livello € 0,26
III Livello € 0,25
II Livello € 0,22
I Livello € 0,19

IMPIEGATI

Valori mensili

VII Livello € 65,23
VI Livello € 58,71
V Livello € 48,92
IV Livello € 45,66
III Livello € 42,40
II Livello € 38,16
I Livello € 32,61

TABELLA B – IMPRESE CON UN PARAMTERO POSITIVO

65% dell’E.V.R. Provinciale

OPERAI

Valori orari

IV Livello € 0,17
III Livello € 0,16
II Livello € 0,14
I Livello € 0,12

IMPIEGATI

Valori mensili

VII Livello € 42,40
VI Livello € 38,16
V Livello € 31,80
IV Livello € 29,68
III Livello € 27,56
II Livello € 24,80
I Livello € 21,20

Si precisa che l’E.V.R., come sopra determinato, spetta ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Pertanto, all’esito della verifica aziendale, le imprese dovranno iniziare a corrispondere ai propri dipendenti l’E.V.R. a partire dalla retribuzione di agosto 2022 (erogata a settembre 2022).
A partire dalla già menzionata mensilità di agosto 2022 ed entro il 31/12/2022, le aziende dovranno provvedere ad erogare, oltre alla quota corrente, anche le ulteriori somme maturate dai lavoratori a titolo di E.V.R. da gennaio 2022 a luglio 2022, che andranno quindi conguagliate entro fine 2022.
 In caso di interruzione del rapporto di lavoro nel periodo di vigenza dell’E.V.R., l’ultima busta paga del lavoratore dovrà contenere tutte le spettanze, anche pregresse a far data dal 1° gennaio 2022

Cessione di ecotomografi ad ultrasuoni: IVA al 5%

Le cessioni degli ecotomografi ad ultrasuoni possono beneficiare, in linea di principio, delle agevolazioni IVA, ossia regime di esenzione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 5% per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all’articolo 124 del D.L. 34/2020 (Agenzia delle entrate – Risposta 09 settembre 2022, n. 446).

In ogni caso, per usufruire del regime di favore in questione, le cessioni dei beni in commento devono rispettare la finalità sanitaria che, in base ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, costituisce un’ulteriore condizione alla quale è subordinata l’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 124 del citato decreto-legge n. 34 del 2020. In proposito, qualora la dimostrazione della finalità sanitaria del prodotto ceduto non sia desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo settore di attività, la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti.
Resta, ad ogni modo, impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di valutare, in sede di controllo, sulla base delle circostanze e dei fatti del caso di specie, l’effettivo uso sanitario dei prodotti in questione.

Pensione anticipata per lavoro discontinuo: non spetta alla lavoratrice domestica

La deroga stabilita dall’art. 2, co.3, lett. b), d. Igs. n. 503/92 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e non opera, quindi, a vantaggio dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (Corte di Cassazione, Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26320).

La Corte d’appello di Roma negava ad una lavoratrice domestica il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (art. 2, co.3, lett. b), d.Igs. n.503/92), difettando in capo a quest’ultima il requisito contributivo normativamente richiesto, ovvero l’occupazione per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare. La stessa, durante gli anni di lavoro domestico, era stata occupata per periodi inferiori a 52 settimane per l’effetto delle norme di accreditamento dei contributi.
In particolare, secondo la consulenza recepita in sentenza, la lavoratrice aveva lavorato oltre le 24 ore settimanali, e quindi senza diritto a essere considerata come lavoratrice discontinua.

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la sentenza d’appello avesse errato nell’escludere, dai 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, gli anni di lavoro domestico, in quanto, per sei annualità, il lavoro domestico prestato ebbe una durata inferiore all’anno.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la deroga stabilita dall’art. 2, co.3, lett. b), d. Igs. n. 503/92 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare (“di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”) non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e non opera, quindi, a vantaggio dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali.

Il Collegio ha ritenuto, inoltre, non condivisibile la tesi della ricorrente che escludeva la rilevanza del criterio delle 24 ore di lavoro settimanale ai fini della contribuzione domestica, siccome non previsto da alcuna norma di legge; al contrario, tale requisito è, difatti, considerato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3044/12), sulla base dell’art. 7, co.6 d.l. n.463/83, conv. in I. n.638/83.

La lavoratrice deduceva, infine, che per sei annualità il lavoro prestato ebbe una durata effettiva inferiore all’intero anno solare, rientrandosi, pertanto, nel campo di applicazione della deroga normativamente prevista. Tale motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, dal momento che richiedeva, fuori dai limiti dell’art. 360, co.1, n.5 c.p.c., un accertamento di fatto quale l’accertamento che la prestazione lavorativa fosse stata inferiore all’intero anno solare.

INAIL: nuovo formato JSON per l’autoliquidazione 2022/2023

L’Inail fornisce istruzioni sul nuovo formato JSON per ricevere le basi di calcolo e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni (Comunicato 8 settembre 2022).

 

Per l’autoliquidazione del premio 2022/2023, l’Inail precisa che è possibile ricevere le basi di calcolo dal servizio “Richiesta basi di calcolo” e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni tramite il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, in formato JSON.
Rispetto all’attuale (txt), il nuovo formato garantisce una migliore interazione tra i servizi online dell’Inail e i software esterni, una maggiore fruibilità nell’utilizzo e una più facile lettura.
Con lo scopo di consentire un graduale adeguamento, per la prossima autoliquidazione 2022/2023 è possibile utilizzare sia il vecchio che il nuovo formato, mentre dalla successiva, l’autoliquidazione 2023/2024, è disponibile il solo formato JSON.

Resto al Sud: credito d’imposta per le startup siciliane

Per favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane, messe in difficoltà dalla pandemia da COVID-19, la Regione Sicilia ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, finalizzato ad accrescere l’efficacia, sul territorio regionale, della misura agevolativa Resto al Sud (INVITALIA – Comunicato 05 settembre 2022).

La Regione rende dunque disponibile, a chi ha scelto di avviare le proprie attività imprenditoriali in Sicilia usufruendo dell’incentivo, uno strumento finanziario rafforzato con il quale sostenere il proprio sviluppo e contrastare l’emigrazione di giovani professionisti, in questo periodo di grave crisi economica.
Le istanze dovranno essere compilate nel periodo compreso tra le ore 12:00 del 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022 alla pagina dedicata con accesso attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – livello 2 e successivamente trasmesse via PEC al Dipartimento Finanze e Credito.
I fondi disponibili per l’anno 2022 ammontano a 1,9 milioni di euro.

L’incentivo messo a disposizione dalla Regione siciliana va a rafforzare il mix agevolativo di cui beneficiano le aziende ammesse a Resto al Sud e consente l’abbattimento di parte delle imposte e tasse regionali.