Firmato l’accordo economico per gli enti aderentin a Federcasa

 

Raggiunto l’accordo economico del contratto collettivo 2019-2021 per i dipendenti delle aziende, società e enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA.

Con decorrenza dalla data del 1° dicembre 2021, anche a integrale copertura del periodo trascorso a titolo di carenza contrattuale 2019-2021, in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021, la retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1 è incrementata dell’importo di Euro 65,00 lordi mensili, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende.

LIVELLO

MINIMITABELLARI

PARAMETRO

65 Euro su B1

NUOVO 1 DICEMBRE 2021

Q1 3.134,44 220 105,93 3.240,37
Q2 2.700,91 190 91,48 2.792,39
AS 2.495,46 176 84,74 2.580,20
A1 2.287,54 162 78,00 2.365,54
A2 2.121,59 150 72,22 2.193,81
A3 1.951,35 138 66,44 2.017,79
BS 1.928,34 137 65,96 1.994,30
B1 1.873,97 135 65,00 1.938,97
B2 1.779,45 128 61,63 1.841,08
B3 1.685,47 121 58,26 1.743,73
C1 1.645,47 118 56,81 1.702,28
C2 1.584,64 114 54,89 1.639,53
C3 1.534,83 110 52,96 1.587,79
DS 1.528,83 108 52,00 1.580,83
D1 1.440,32 103 49,59 1.489,91
D2 1.391,88 100 48,15 1.440,03

Le parti convengono che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo sopra richiamato, saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:

– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;

–  1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;

– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023;

Gli importi di cui sopra saranno indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021”, produrranno effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021 e saranno corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto.

Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di Dicembre 2022 per dare avvio alle trattative sul rinnovo contrattuale 2022-2024.

 

Una tantum

Le Parti confermano altresì in favore del personale in forza nelle aziende associate alla data di sottoscrizione del presente accordo, il riconoscimento di un importo Una Tantum.

Tale importo, da intendersi a integrale copertura del periodo trascorso anche a titolo di carenza contrattuale e ciò sino alla data di sottoscrizione del presente accordo, è pari a € 900,00 lordi, in relazione al parametro B1, detratta l’IVC già corrisposta dalle aziende, e sarà riparametrato sulla base della scala contrattuale applicata.

La somma una tantum sopra richiamata sarà riconosciuta unitamente alle competenze del mese di dicembre 2022.

L’importo a titolo di una tantum è privo di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti e verrà corrisposto in misura frazionata/ridotta in relazione all’effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2021 e all’orario di lavoro part-time o full-time effettivamente svolto, ferma restando la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell’erogazione

LIVELLO

PARAMETRO

Una Tantum 900 Euro su B1

Q1 220 1466,67
Q2 190 1266,67
AS 176 1173,33
A1 162 1080,00
A2 150 1000,00
A3 138 920,00
BS 137 913,33
B1 135 900,00
B2 128 853,33
B3 121 806,67
C1 118 786,67
C2 114 760,00
C3 110 733,33
DS 108 720,00
D1 103 686,67
D2 100 666,67

Assegno sociale: il diritto spetta anche in caso di rinuncia al mantenimento

L’assegno sociale spetta anche al richiedente che abbia rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato, non essendo richiesto che lo stato di bisogno sia anche incolpevole. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 ottobre 2022, n. 29109.

La Corte d’appello di Trento respingeva il gravame avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno sociale, rilevando che l’interessata aveva rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato e quindi non versava in stato di bisogno; la stessa Corte accoglieva, inoltre, la pretesa dell’INPS, volta ad ottenere la restituzione delle somme percepite fino al provvedimento di revoca assunto in autotutela.

La donna ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, censurando la stessa per l’ erronea interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno sociale, con particolare riferimento allo stato di bisogno.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ribadendo i principi espressi in recenti pronunce rese in fattispecie analoghe.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno ricordato che la disciplina normativa di riferimento non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell’accesso al diritto, né ai fini della misura dell’assegno sociale. La legge, difatti, prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, che, per essere normativamente rilevante, non deve essere anche incolpevole: la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva, difatti, nella sua mera oggettività.
Il Collegio non ha, inoltre, mancato di rilevare che l’assegno sociale è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti: ne deriva che all’assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell’assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito.
Ciò posto, la Corte ha ritenuto non conforme ai principi di diritto espressi la sentenza impugnata, avendo la stessa errato nel rigettare la richiesta sul rilievo che la rinuncia all’assegno di mantenimento possa equivalere ad ammissione dell’insussistenza dello stato di bisogno o comunque valga ad escludere la configurabilità di tale requisito.

Reddito/Pensione di cittadinanza: aggiornamento domanda telematica

Nel modello di domanda telematica di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza la dichiarazione riguardante le misure cautelari e le condanne riferita al richiedente è stata distinta da quella dei familiari (Inps – Messaggio 07 ottobre 2022, n. 3684).

Tra i requisiti per l’accesso al reddito/pensione di cittadinanza è prevista, per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluni reati individuati dalla normativa (art. 7, co. 3, D.L. n. 4/2019) di riferimento.
A tal fine, il modello di domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc) prevede la dichiarazione di assenza di misure cautelari e delle condanne definitive.
L’Inps precisa che il “Quadro F” del modello di domanda telematica (Condizioni necessarie per godere del beneficio), nella parte riferita alle dichiarazioni in capo al richiedente e ai componenti il nucleo familiare in merito alle misure cautelari e alle condanne, è stato modificato separando la dichiarazione relativa al richiedente da relativa ai componenti del nucleo familiare.
La domanda è accessibile via web ai seguenti indirizzi:
– www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;
– www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

Nuova contribuzione per la Cassa Edile di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

In armonia con le disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

Contributi

Totale (%)

Quota impresa (%)

Quota lavoratore (%)

Contributo Cassa Edile 2,25 1,875 0,375
Contributo Ape Nazionale (FNAPE) – Importo minimo € 30,00 2,17 2,17
Fondo Prepensionamenti (ex contributo “lavori usuranti”) 0,20 0,20
Fondo Incentivo Occupazione 0,1 0,1
Contributo Formazione Professionale 1 1
Quota Provinciale Adesione Contrattuale 1,48 0,74 0,74
Quota Nazionale Adesione Contrattuale 0,444 0,222 0,222
TOTALE CONTRIBUTI 7,644 6,307 1,337
Fondo RLST per le imprese che non hanno RLS interno 0,15 0,15
TOTALE CONTRIBUTI 7,794 6,457 1,337
Contributo Fondo Sanitario Operai 0,60 0,60

Area Legno-Lapidei Artigianato: una tantum a ottobre

 

 

  Spetta, con la retribuzione del mese di ottobre 2022, la prima seconda e ultima di una tantum per i dipendenti del CCNL Area Legno-Lapidei

 

L’accordo sottoscritto a maggio ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” è stato erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022.
 Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.