Compensazione dell’ITF con crediti agevolativi da parte di un soggetto non residente

Fornite indicazioni sulle modalità di compensazione dell’ITF con crediti agevolativi da parte di un soggetto “non residente” (Agenzia delle entrate – Risposta 13 settembre 2022, n. 453).

Nel caso di specie, la società istante intende acquisire, a mezzo di “cessione del credito”, alcuni crediti di imposta agevolativi, come previsto dall’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
In quanto soggetto passivo dell’imposta sulle transazioni finanziarie, di seguito ITF, sebbene fiscalmente non residente in Italia, l’istante riferisce che l’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara ha confermato all’Istante, via e-mail, di poter adempiere agli obblighi relativi all’Imposta sulle Transazioni Finanziarie utilizzando il codice fiscale originariamente attribuito alla stabile organizzazione – liquidata a fine 2021 – e, quindi, provvede direttamente al versamento dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie mediante modello F24, utilizzando il codice fiscale rimasto attivo successivamente alla liquidazione della relativa branch italiana e chiusura della relativa posizione IVA.
Precisa, altresì, che, ai fini della materiale presentazione del modello F24, e quindi del versamento dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie, ad oggi si avvale dell’ausilio della stabile organizzazione italiana, la quale riceve dall’Istante la provvista necessaria per i versamenti, i quali sono istruiti per il tramite di un conto corrente alla stessa intestato.
L’istante fa, inoltre, presente che, relativamente alla possibilità di compensare i crediti agevolativi con l’ITF, la recente circolare 23 giugno 2022, n. 23/E ha chiarito che relativamente alle imposte, ai contributi e alle altre somme dovute a favore dello Stato per le quali è ammessa la compensazione, il successivo comma 2 del medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 contiene un’elencazione tassativa degli stessi, tra cui, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 13, rientra a decorrere dal 26 febbraio 2022, anche l’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF).
Pertanto, a partire dal 26 febbraio 2022, deve ritenersi che l’ITF sia compensabile, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con i crediti d’imposta acquisiti ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
Ciò premesso, alla luce del mutato contesto normativo, come sopra precisato, che consente ora di compensare l’Imposta sulle Transazioni Finanziarie con i Crediti d’Imposta di cui agli Artt. 119 e 121, l’Istante intende quindi chiedere chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo di tali Crediti d’Imposta a fronte:
– dei versamenti che l’Istante sarà tenuta ad effettuare direttamente in relazione all’Imposta sulle Transazioni Finanziarie dovuta; nonché
– dei versamenti che potrebbero essere veicolati per mezzo di un rappresentante fiscale nominato dall’Istante, eventualmente tra i soggetti del Gruppo cui l’Istante appartiene.

L’Agenzia delle entrate ritiene ammissibile che l’istante proceda all’autonoma attivazione del proprio cassetto fiscale, avvalendosi del codice fiscale già attribuito alla stabile organizzazione cessata, anche al fine di effettuare la compensazione dell’ITF con i crediti agevolativi da acquisire, in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, a mezzo di “cessione del credito”.
In alternativa, è consentito all’istante di avvalersi, al medesimo fine, della figura del rappresentante fiscale, appositamente da individuare – come previsto dall’articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012 e dall’articolo 19, comma 7, del decreto 21 febbraio 2013 – tra i sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
In assenza di una preclusione normativa, l’istante può scegliere di nominare anche, quale rappresentante fiscale, la stabile organizzazione italiana di un’altra società del medesimo gruppo.
Il rappresentante fiscale – che risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per i versamenti derivanti dall’applicazione dell’imposta – può limitarsi a comunicare la propria nomina all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia delle entrate, non essendo tenuto a richiedere contestualmente l’attribuzione del codice fiscale per l’istante rappresentato, già in possesso di quello attribuito alla stabile organizzazione cessata.
In ragione della nomina ricevuta e comunicata all’Agenzia delle entrate, il rappresentante fiscale è, quindi, responsabile del versamento dell’imposta al pari dell’istante, soggetto passivo cui si sostituisce, e, pertanto, è titolato a richiedere l’attivazione del cassetto fiscale per conto del soggetto rappresentato, cui potrà direttamente accedere al fine di procedere al versamento dell’ITF anche per il tramite della compensazione con i crediti agevolativi da acquisire, in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, a mezzo di “cessione del credito”.
Dal punto di vista procedurale, con riferimento all’acquisizione e all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta da parte della società istante, nella comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti, da effettuarsi secondo le disposizioni vigenti, dovrà essere indicato come cessionario il codice fiscale della società istante. Ciò determinerà il caricamento dei crediti sull’apposita Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, a disposizione della società istante.
La società istante dovrà, quindi, accedere alla suddetta Piattaforma, al fine di accettare i crediti d’imposta ricevuti e, per certe tipologie di crediti, comunicare anche l’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione per il pagamento dell’ITF e di eventuali altri debiti della società istante, il modello F24 dovrà essere obbligatoriamente inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline). In altre parole, il modello F24 non potrà essere presentato tramite i servizi telematici bancari e postali (es. home banking); ciò in quanto viene utilizzato in compensazione un credito d’imposta soggetto al controllo preventivo di capienza rispetto al plafond disponibile in capo al soggetto titolare del credito stesso (la società istante, nel caso di specie).
In particolare, il modello F24 potrà essere compilato e inviato secondo due modalità alternative:
1) nel modello F24 viene indicato esclusivamente il codice fiscale della società istante (debitrice dell’ITF e titolare dei crediti d’imposta compensati); il modello F24 potrà essere inviato direttamente dalla società istante, oppure tramite un intermediario incaricato (es. commercialista, CAF). Per l’addebito dell’eventuale saldo a debito del modello F24 (pari alla differenza tra debiti pagati e crediti compensati) dovrà essere indicato un conto corrente bancario o postale intestato alla società istante;
2) il modello F24 viene inviato dal rappresentante fiscale della società istante e quindi nel modello F24 sono indicati due codici fiscali. In particolare, come “primo” codice fiscale (il codice fiscale del contribuente) viene indicata la società istante e come “secondo” codice fiscale (codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare) viene indicato il codice fiscale del rappresentante fiscale, unitamente al codice identificativo “72”. Il modello F24 potrà essere inviato direttamente dal rappresentante fiscale, oppure tramite un intermediario incaricato (es. commercialista, CAF). Per l’addebito dell’eventuale saldo a debito del modello F24 dovrà essere indicato un conto corrente bancario o postale intestato al rappresentante fiscale.

Trasferimento ritorsivo e assenza del lavoratore: il licenziamento è illegittimo

Il licenziamento del lavoratore che, nell’esercizio del potere di autotutela contrattuale, si assenti dal servizio a seguito di trasferimento ritorsivo deve considerarsi illegittimo (Corte di Cassazione, Sentenza 07 settembre 2022, n. 26395).

La Corte d’Appello territoriale dichiarava nullo il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro ad un lavoratore che si era assentato dal servizio dopo il trasferimento ad altra sede;

i giudici, a fondamento della decisione, ritenevano, infatti, il trasferimento del dipendente nullo perché ritorsivo, con la conseguenza che la contestata assenza ingiustificata, posta a base del licenziamento, non poteva essere qualificata tale, essendo dovuta ad un legittimo esercizio del potere di autotutela contrattuale, esercitato dal lavoratore ex art. 1460 c.c.; il licenziamento irrogato nel caso in questione doveva, pertanto, ritenersi anch’esso affetto dallo stesso intento ritorsivo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società.

La Cassazione, facendo proprie le conclusioni dei giudici di merito, ha preliminarmente rilevato che, per poter qualificare come nullo il licenziamento, in quanto fondato su motivo illecito, è necessario che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. Deve, dunque, escludersi la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento.

La Corte di legittimità ha, altresì, rilevato che, dal punto di vista probatorio, l’onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c., ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni, come accaduto nel caso in argomento.

Sulla scorta di tali premesse il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo condivisibile il ragionamento presuntivo operato dalla sentenza impugnata.

Irap esclusa per la consulenza prestata alla società di cui si è soci

Non paga l’Irap il professionista che presta attività di consulenza alla società di cui è socio. Se l’imposta è stata comunque versata, il rimborso è legittimo (Corte di cassazione – Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26491).

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

In tema di IRAP, il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di una società non soggiace all’imposta per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta ad imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nella specie, atteso che per la soggezione all’IRAP non è sufficiente che il commercialista normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza.

Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., in quanto non determina la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma modifica gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarità.

In tema di reddito d’impresa, la deducibilità dei costi da rilascio di garanzia, effettuato da società capogruppo in favore di società controllata, deriva dall’insussistenza di una presunzione di gratuità della medesima, ove sia rilasciata in virtù di formali contratti, giacché il perseguimento dell’interesse dello stesso gruppo societario non esclude l’onerosità della prestazione, che s’impone quale diretta conseguenza dell’autonomia patrimoniale e della distinta soggettività giuridica, anche fiscale, delle società appartenenti al gruppo stesso.

Nel caso in cui due soggetti si accordino per creare una società di capitali, l’intestazione ad uno di essi della partecipazione dell’altro non dà luogo né ad una fattispecie di interposizione fittizia di persona, atteso che in tale situazione, in cui la società ancora non esiste e viene creata proprio con quel contratto, manca il soggetto terzo, né alla simulazione assoluta del contratto costitutivo di società, posto che gli stipulanti intendono davvero realizzare l’effetto della creazione di una persona giuridica con una soggettività distinta e separata da quella dei singoli soci.

Ne consegue che l’unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell’azione di simulazione, ma quello dell’accertamento di un negozio fiduciario.

C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per inviare il 730/2022

13 SETT 2022 Quest’anno è ancora più semplice inviare la precompilata online in autonomia, in quanto i modelli sono ancora più completi. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 11 settembre 2022)

I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti, per esempio, i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, per la casa (interessi passivi mutui, ristrutturazioni e acquisto mobili, etc.), quelle sostenute per la scuola e l’università dei figli e molte altre. Da quest’anno, inoltre, chi ha difficoltà ad accedere in prima persona al servizio online può “autorizzare” un familiare o un’altra persona di fiducia a operare per proprio conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia e non perdere così i vantaggi della precompilata. La dichiarazione accettata senza modifiche, infatti, esclude i controlli sulle spese che danno diritto a bonus fiscali; ma anche in caso di modifica basterà conservare solo i documenti relativi alla parte variata.
Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Per inviare il 730 c’è tempo fino a venerdì 30 settembre, mentre per il modello Redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre 2022.
Novità di quest’anno è la possibilità di affidare a un familiare o a un’altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. Se la procura è conferita al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado, il contribuente (rappresentato) può inviare il modello anche online, tramite i servizi telematici, o via pec; se invece è conferita a un’altra persona di fiducia, occorre conferire la procura presso un ufficio. In tutti quei casi in cui, a causa di patologie, la persona rappresentata non può recarsi in Agenzia, la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato.

Inps: nuove misure degli interessi e delle sanzioni civili

A meno di due mesi dall’ultimo incremento, la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è ulteriormente incrementata dello 0,75 per cento con effetto dal 14 settembre 2022. (INPS – Circolare 12 settembre 2022, n. 100).

La BCE, con la decisione di politica monetaria dell’8 settembre 2022, ha innalzato di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, a decorrere dal 14 settembre 2022, è pari all’1,25 per cento.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi.
Ecco le misure in vigore a decorrere dal 14 settembre 2022.

Tasso interessi di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti 7,25 per cento annuo
Tasso interessi di differimento del termine di versamento 7,25 per cento annuo
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi dichiarati 6,75 per cento
Sanzioni civili per evasione o denunce contributive infedeli con regolarizzazione spontanea 6,75 per cento
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze 6,75 per cento