Accordo economico per le scuole FISM

Approvata la parte economica tabellare e il salario di anzianità del nuovo CCNL per il personale dei servizi dell’infanzia delle scuole/enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.

L’accordo prevede che la retribuzione minima tabellare spettante riferita al VI livello (docenti) sia incrementata complessivamente di euro 80,00 lorde al mese, con le seguenti decorrenze:

livello

decorrenza incrementi 01/09/2022

decorrenza incrementi 01/09/2023

totale

1 34,88 34,88 69,76
II 36,25 36,25 72,50
III 36,30 36,30 72,60
IV 37,46 37,46 74,93
V 39,50 39,50 79,01
VI 40,00 40,00 80,00
VII 43,95 43,95 87,89
Vili 44,94 44,94 89,88

Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, gli importi del minimo tabellare contrattuale mensile risultano i seguenti:

livello

minimi dal 31.12.2018

minimi tabellari dal 01.09.2022

minimi tabellari dal 01.09.2023

1 1.312,06 1.346,94 1.381,82
II 1.363,46 1.399,71 1.435,96
III 1.365,44 1.401,74 1.438,04
IV 1.409,12 1.446,58 1.484,05
V 1.485,86 1.525,36 1.564,87
VI 1.504,55 1.544,55 1.584,55
VII 1.652,99 1.696,94 1.740,88
Vili 1.690,38 1.735,32 1.780,26

Salario di anzianità
Dal 1° settembre 2023 è corrisposto mensilmente, per tredici mensilità, a titolo di “salario di anzianità”, un importo di 15,00 euro a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente.

Tale importo si aggiunge a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto dell’art. 46 del CCNL 2016-2018. Si riporta in tabella l’importo del salario di anzianità spettante sulla base della data di assunzione del lavoratore.

maturazione del biennio

importo mensile

dal 01.01.2019 al 31.08.2023 15,00

 

Una tantum
A copertura dei periodi dall’ 01.01.2019 al 31.12.2020 e dall’ 1.1.2021 al 31.12.2021, al personale di tutti i livelli in forza all’ 01.09.2022, viene erogata, a titolo di Una Tantum, l’importo lordo di euro 188,50 come da tabella che segue:

periodo

Importo

01.01.2019-31.12.2020 104,00
01.01.2021-31.12.2021 84,50
totale 188,50

Tale importo complessivo è corrisposto per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 ed il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023 in proporzione all’orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

Welfare contrattuale.
Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, gli Enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre – 31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituto. II valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) pressa il medesimo Istituto.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare “Esperò”, quale quota a carico del datore di lavoro prevista all’art.54 del CCNL 2016-2018, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell’Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 e per il 2023.

Tomografo computerizzato in leasing: iva al 5%

Una società che ha sottoscritto, in qualità di locatore, un contratto di locazione finanziaria con un conduttore avente ad oggetto un tomografo computerizzato, può applicare i benefici Iva previsti dall’art. 124, D.L. n. 34/2020, cioè l’esenzione per le cessioni fino al 31 dicembre 2020 e l’Iva al 5% per quelle effettuate successivamente (Agenzia Entrate – risposta 27 settembre 2022 n. 478).

L’art. 124, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. dalla L. n. 77/2020, ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione a determinati beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19, che consiste, fino al 31 dicembre 2020, in un particolare regime di esenzione con diritto a detrazione in capo al cedente degli stessi e, a partire dal 1° gennaio 2021, nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 5%.
In relazione al caso di specie, coerentemente a quanto già chiarito con la risposta n. 470 del 14 ottobre 2020, secondo cui ai fini della corretta definizione dell’aliquota IVA applicabile ai prodotti elencati dal cit. art. 124, è necessario procedere all’esatta classificazione merceologica degli stessi sulla base di un parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Con la circolare n. 12/D del 30maggio 2020, l’ADM ha specificamente individuato i codici di classificazione doganale, associando alla voce tomografo computerizzato il codice TARIC ex902212, che, nell’ambito degli “Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento “individua gli “Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell’informazione”.
Ciò premesso, nel presupposto che il prodotto oggetto del contratto di locazione finanziaria in argomento sia effettivamente riconducibile alla classificazione doganale con il codice TARIC 902212 (“tomografo computerizzato”), rispetto alla quale esula dal presente parere qualsiasi valutazione, si è dell’avviso che lo stesso sia astrattamente riconducibile tra i prodotti “agevolabili” di cui all’art. 124 del D.L. n. 34/2020.

Lavoratori autonomi e professionisti: domanda per l’indennità una tantum

Con la Circolare n. 103 del 26 settembre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda, da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto, ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti e incrementata dal Decreto Aiuti-ter.

Con il Decreto Aiuti è stato previsto un sostegno al reddito per i lavoratori autonomi e i professionisti attraverso un indennità una tantum di 200 euro riconosciuta, previa domanda all’ente di previdenza di appartenenza, in presenza di determinati requisiti.
Con il Decreto Aiuti-ter l’indennità è stata incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di attuazione della misura (Ministero Lavoro – decreto 19/8/2022), l’Inps ha definito le modalità e i termini per la richiesta e la fruizione del beneficio.

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.
La stessa è incrementata di 150 euro (quindi l’indennità è pari a 350 euro) in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
In entrambi i casi, l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, in presenza dei requisiti previsti, possono accedere all’indennità una tantum:
– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
– pescatori autonomi;
– liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Possono beneficiare dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri in relazione all’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, devono essere rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:
a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021, ovvero non superiore a 20.000 euro per ottenere l’incremento di 150,00 euro;
b) essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
c) essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
f) non essere percettore dell’indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie.

L’indennità è riconosciuta previa presentazione di apposita domanda all’Ente previdenziale di appartenenza.
Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, la domanda deve essere presentata all’Istituto esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Inps.
In particolare, si accede dalla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, autenticandosi con le credenziali SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi, e poi selezionando la categoria di appartenenza. Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, aggiornare le informazioni sulle modalità di pagamento e monitorare lo stato di lavorazione della domanda.
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Inoltre, è possibile presentare la domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Nel caso di lavoratori iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda deve essere presentata esclusivamente all’INPS.

I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, invece, sono tenuti a presentare la domanda agli stessi enti previdenziali di appartenenza nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni, rilasciate sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 – lettere d) ed e) – sono tra loro alternative.

Tasso per le agevolazioni in favore delle imprese

27 SETT 2022 Fissato il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione (MISE – Decreto 22 settembre 2022)

Il Mise ha approvato il decreto in oggetto che fissa il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.
A decorrere dal 1° ottobre 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 2,03%.

Erogazione arretrati per i Consorzi ed Enti di Industrializzazione FICEI

A partire dal mese di settembre vanno erogati gli arretrati relativi al rinnovo del CCNL per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla Ficei

L’accordo sottoscritto lo scorso mese di agosto, ha previsto incrementi retributivi relativi al triennio 2021/2024 ma decorrenti dal 1 gennaio 2022
Pertanto, gli importi arretrati relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 31 agosto 2022 devono essere erogati, a discrezione del datore di lavoro, in un’unica soluzione o in alternativa in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre, di cui la prima al 30 settembre 2022 e l’ultima il 30 dicembre 2022.

Categoria

Arretrati gennaio/agosto 2022

A1 560,83
A2 572,33
A3 577,41
B1 592,25
B2 597,50
B3 615,11
C1 709,91
C2 815,40
C3 834,20
Q1 841,28
Q2 861,54