ISEE: le novità sulla presentazione della DSU nella Legge di bilancio 2023

A decorrere dal 1° luglio 2023 diventa prioritaria la modalità di presentazione della DSU da parte dei cittadini attraverso la precompilata, come da modifica introdotta dalla nuova Legge di bilancio (Art. 1, co. 323, Legge n. 197/2022).

La Legge di bilancio 2023, all’articolo 1, comma 323, adotta misure di semplificazione in materia di ISEE, intervenendo con modifiche sull’articolo 10 del D. Lgs. n. 147/2017.

 

Come ben noto, per facilitare il rilascio dell’ISEE, il richiamato decreto ha introdotto la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del cittadino con dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

 

La disposizione in oggetto, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2022, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.

 

A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.

 

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. 

 

Abrogato, invece, il comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 147/2017contenente norme prescrittive ormai soddisfatte con l’emanazione del D.M. 9 agosto 2019 (fissazione della data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU; fissazione della data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell’ISEE corrente; determinazione delle componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate). 

CCNL Lavoro Domestico: il confronto sull’aggiornamento dei minimi è fissato per il prossimo 11 gennaio

Nel secondo incontro del 3 gennaio 2023 i Sindacati hanno affermato che l’allarmismo paventato dalle associazioni datoriali sull’aumento delle retribuzioni fino a 2.000,00 euro è infondato

I sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, al termine del secondo incontro della Commissione Nazionale (così come previsto dall’art. 38 del CCNL) tenutosi il 3 gennaio 2023 in modalità telematica dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno affermato che non ci sarà nessun rischio “stangata” sulle famiglie con l’aggiornamento dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio applicati agli assistenti familiari (colf, badanti e baby sitter) in Italia, a fronte della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevato dall’Istat al 30 novembre 2022.
Hanno altresì affermato che l’allarmismo delle associazioni datoriali, che hanno paventato un aumento delle retribuzioni fino a 2.000,00 euro mensili, è infondato, in quanto si tratterebbe di aumenti previsti dal CCNL per andare incontro alle esigenze di un settore estremamente debole, dal punto di vista salariale e normativo.
Durante l’incontro i sindacati hanno accolto positivamente le nuove posizioni delle associazioni datoriali Fidaldo e Domina, inizialmente indisponibili a corrispondere l’aumento retributivo così come previsto dal CCNL, comportando di fatto una riapertura della trattativa alla quale ha preso parte, in modo del tutto inedito, anche una rappresentanza politica del Governo. Un segnale positivo per le parti sindacali, unite nella richiesta di un adeguamento annuale in base all’indice Istat (pari al 100% dello stesso, come previsto dal CCNL in vigore, e all’80% in caso di mancato accordo), anche alla luce della nota e sempre crescente fragilità del settore.
L’incontro si è concluso con la riprogrammazione di due nuovi momenti di confronto fissati per il prossimo 11 gennaio e, in sede ministeriale, il prossimo 16 gennaio.

 

Adottate le specifiche tecniche dell’albo dei gestori della crisi

Le nuove regole saranno efficaci dal 5 gennaio 2023 (Provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, 30 dicembre 2022).

Pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, di adozione delle specifiche tecniche di funzionamento dell’Albo dei gestori delle procedure disciplinate dal codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entra in vigore da oggi. I soggetti interessati all’iscrizione all’albo possono inserire le domande sul portale raggiungibile selezionando la scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina web dedicata.

 

Le specifiche riguardano l’iscrizione e la relativa gestione dell’Albo dei soggetti (persone fisiche, società tra professionisti o studi professionali associati) incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure e regolamentano, in particolare, l’accesso alla parte pubblica dell’Albo, nonché alla parte riservata, secondo quattro distinti regimi di conoscibilità, in funzione dell’interesse e del ruolo di chi vi accede (magistrati e dirigenti degli uffici giudiziari; personale del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia; iscritti; soci incaricabili e agli associati).

L’albo permetterà anche di gestire la funzione di inserimento dei dati e documenti relativi ai soggetti interessati, i quali saranno tenuti a indicare, oltre ai dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’eventuale ordine professionale di appartenenza, le comunicazioni relative ai provvedimenti eventualmente adottati per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice, le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’Albo (comprensive dei relativi provvedimenti) adottati, anche d’ufficio, dal direttore generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, o da persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale (Responsabile DAG, art. 1, co. 1, lett. c), Decreto n. 75/2022).

Il Decreto regolamenta inoltre:

  • le modalità di presentazione telematica della domanda di iscrizione, unitamente agli allegati, nonché le modalità di associazione degli allegati alla domanda;

  • le modalità telematiche con cui può essere richiesta da parte dell’Ufficio l’integrazione della domanda o dei suoi allegati;

  • le modalità telematiche con cui gli iscritti comunicano al Responsabile DAG il venir meno dei requisiti di iscrizione, o l’avvio di procedimenti penali a proprio carico, o l’avvio di procedimenti disciplinari a proprio carico;

  • le modalità telematiche con cui l’autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina comunica (art. 10, co. 2, Decreto n. 75/2022) al Responsabile DAG tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dell’esercizio della gestione dell’Albo della sospensione e della cancellazione dall’Albo stesso e l’eventuale revoca dell’incarico da parte dell’Autorità giudiziaria.

Quota 103 nella Legge di bilancio 2023

Sarà possibile andare in pensione anticipata con un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

Tra le principali novità inserite nel testo della manovra finanziaria  per il 2023 (comma 283) c’è certamente la cosiddetta “Quota 103“, ovvero la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata con un’età anagrafica di almeno 62 anni e con 41 anni di contributi. La fattispecie in questione si aggiunge, come possibilità alternativa, alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. L’ipotesi è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall’INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Sono invece esclusi dall’applicazione il personale militare delle Forze armate (compreso il personale il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il trattamento pensionistico, comunque, non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Invece, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da un apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

Accordo Ance Piacenza – Sindacati: assegno fino a 350,00 euro contro il caro vita

Istituito dalla Cassa Edile di Piacenza l’assegno Una Tantum “Assistenza energia 2022” destinato a tutti gli iscritti 

La Cassa Edile di Piacenza ha istituito “Assistenza energia 2022”, un assegno Una Tantum destinato agli iscritti di importo fino a 350,00 euro netti, a seconda delle ore di lavoro denunciate nel corso degli ultimi 2 anni.
L’iniziativa, frutto di un’intesa tra Ance Piacenza e i sindacati Feneal-Uil Parma e Piacenza, Filca-Cisl Parma Piacenza e Fillea-Cgil Piacenza, offrirà un sostegno agli operai, colpiti dal grave rincaro delle bollette e dei beni di prima necessità.
La Cassa Edile provvederà all’erogazione dell’assegno previa identificazione dei beneficiari attraverso la verifica di alcuni requisiti.
Per garantire ulteriori risposte ai lavoratori i Sindacati hanno affermato che sarà necessario firmare nel più breve tempo possibile il rinnovo dei contratti provinciali di secondo livello.