Fondo Previndai: versamento contributivo entro il 20 aprile 2023

Corresponsione del contributo al Fondo Pensionistico da parte delle Aziende del settore

Per i versamenti contributivi relativi all’anno 2023, al Fondo pensione dei dirigenti industriali, Fondo Previndai, restano validi i principi di seguito riportati:
– massimale retributivo pari ad euro 180.000,00;
– minimo contributivo a carico delle Aziende di importo pari ad euro 4.800,00 da riconoscere a tutti i dirigenti che corrispondano, oltre al Tfr, anche la contribuzione a loro carico, prescindendo dalla loro anzianità dirigenziale presso l’Azienda stessa;
– aliquote contributive del 4% a carico dell’azienda e del 4% a carico del dirigente;
– flessibilità contributiva, ossia la facoltà, da parte dell’impresa, di farsi carico, previo accordo con il dirigente, di una quota contributiva da lui dovuta fino a raggiungere un totale del 7% a carico dell’anzidetta impresa, rimanendo invece a carico del dirigente stesso un contributo minimo dell’1%.
In presenza di tale flessibilità, l’ammontare dirigenziale di cui l’impresa si assume l’onere, viene sommato a quello contrattualmente previsto a carico azienda del 4%. Preme precisare che, questa percentuale non può essere inferiore al minimale, se dovuto.
Da ultimo, si ricorda che, la dichiarazione contributiva relativa al 1° trimestre 2023 è compilabile on-line ed il relativo bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento al Fondo Pensionistico di una data coincidente con quella della scadenza. Il contributo deve esser versato entro e non oltre il 20 aprile 2023.

CCNL Commercio (Federdistribuzione): incontro per il rinnovo

Aggiornamento sul sistema classificatorio, sui contratti di sostegno all’occupazione, sui contratti a tempo determinato e sul part – time sono tra i temi trattati durante l’incontro 

Il 22 marzo si è tenuto un incontro, in delegazione ristretta, tra Federdistribuzione  e i sindacati Uiltucs-Uil, Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl al fine di discutere sul rinnovo del CCNL applicabile alle Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata.
I temi trattati sono stati quelli della rappresentanza e degli assetti contrattuali, del mercato del lavoro e della classificazione.
Innanzitutto per Federdistribuzione è necessario arrivare ad una definizione di un accordo su rappresentanza e assetti contrattuali.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, con rifermento specifico al  contratto di sostegno all’occupazione, Federdistribuzione ha richiesto di estendere l’applicabilità a lavoratori al primo impiego e tirocinanti, mentre per quanto riguarda i contratti a tempo determinato l’obiettivo è quello di valutare l’eventuale intervento del Governo e sul contratto part-time si potrebbe ipotizzare maggiore flessibilità.
In merito alla classificazione, invece, nelle bozze di testo si è ipotizzato di tenere in considerazione solo il settore della distribuzione, senza tener conto del settore terziario e servizi, si è inoltre discusso sul passaggio dal V al IV livello dopo i 18 mesi di servizio per gli addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita e gli addetti alle operazioni nei magazzini di smistamento e nei centri distribuzione definendo tale iter troppo “faticoso” per le imprese. E’ stato, infine, proposto di poter assumere figure con mansioni “polivanti” , ovvero strutturare una figura polivalente, con scambi di natura formativa.
Per quanto riguarda, i sindacati sono concordi nel riformare il sistema classificatorio verso una semplificazione, ma non su un allungamento dei tempi per il passaggio dal V al IV livello e  non sono favorevoli per quanto riguarda la liberalizzazione del contratto a tempo determinato prospettato dal Governo.
Il prossimo incontro è programmato per il 17 aprile.

Lavoro notturno e attività usuranti, differito il termine per comunicazione e adempimento

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica il differimento del termine per la comunicazione di lavoro notturno e per l’adempimento di rilevazione riferito alle attività usuranti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 29 marzo 2023).

I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, hanno il diritto di accedere al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

 

Il D.Lgs.n. 67/2011, all’articolo 1, comma 1, individua le categorie di lavoratori dipendenti interessati, ovvero: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; b) lavoratori notturni; c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al citato decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità; d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

 

Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della Legge n. 12/1979, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b) del citato decreto.

 

Con il comunicato in oggetto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che i termini per le comunicazioni di lavoro notturno e per l’adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti, fissati al 31 marzo 2023, sono differiti, per l’anno in corso, al 17 aprile 2023

 

Il termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena (di cui al sopra riportato articolo 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 67/2011) rimane fissato entro trenta giorni dall’inizio dello stesso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del detto decreto legislativo.

 

CCNL Lavanderie – Industria: siglata l’ipotesi di accordo

Previsti un aumento medio sui minimi di 155,00 euro, un incremento dell’elemento perequativo e novità dal punto di vista normativo

Il 28 marzo è stata siglata tra la delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti dell’associazione datoriale Assosistema Confindustria l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore delle lavanderie industriali.
Il contratto che si applica a circa 20.000 addetti e 1200 imprese nei settori alberghiero e sanitario è scaduto lo scorso 31 dicembre. Le Parti Sociali hanno raggiunto l’intesa in tempi brevi al fine di dare una risposta ai lavoratori del settore che stanno attraversando un momento di forte difficoltà a causa dell’inflazione.
Dal punto di vista normativo, affermano le Parti, sono stati introdotti elementi rilevanti, come la maggiorazione delle percentuali previste per il lavoro supplementare e il passaggio automatico dal livello di ingresso A1 al successivo livello A2, dopo 20 mesi dall’assunzione anche in periodi non continuativi. Regolamentato inoltre l’istituto della reperibilità ed istituito l’Organismo Paritetico Nazionale Salute e Sicurezza, con il compito di programmare azioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro, attività formative, studi e ricerche inerenti salute, ambiente e sicurezza.
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un aumento medio sui minimi di 155,00 euro (cat. B1), così distribuito:
– per il settore turismo: 40,00 euro a marzo 2023, 45,00 euro a maggio 2024, 50,00 euro a maggio 2025 e 20,00 a ottobre 2025;
– per il settore sanitario: 20,00 euro a marzo 2023, 20,00 euro a dicembre 2023, 50,00 a giugno 2024 e 65,00 ad aprile 2025.
Aumentato inoltre l’elemento perequativo, per le aziende che non effettuano la contrattazione di II livello, dagli attuai 260,00 euro a 350,00 euro nel corso della vigenza contrattuale.
In materia di assistenza sanitaria integrativa è previsto l’aumento del contributo a carico delle aziende per il Fondo sanitario Fasiil, passando da 8,00 a 12,00 euro nel corso del triennio contrattuale.
Nelle prossime settimane l’intesa, relativa al triennio 2023-2025, verrà sottoposta al voto nel corso delle assemblee dei lavoratori del settore. 

Gli adempimenti fiscali nel nuovo decreto legge in arrivo

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 marzo 2023, ha dato il via libera a un decreto legge contenente, tra l’altro, disposizioni in materia fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26). 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge che, oltre a misure in sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute, contiene anche disposizioni di natura fiscale.

 

Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

La conciliazione agevolata introdotta con la Legge di bilancio 2023 viene estesa alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

 

Viene disciplinata la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.

 

Sono modificati i termini previsti dalla Legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste. In particolare: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale; vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale” e, sempre in relazione allo stesso, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo 2023.

 

Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

 

Cambiano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

 

Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

 

Prevista l’istituzione di un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore dei lavoratori – nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi – di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato (lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva).