Le retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all’estero

Individuati i valori delle paghe da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie di chi opera fuori dell’Italia (INPS, circolare 23 marzo 2023, n. 33).

L’INPS ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 28 febbraio 2023 (allegato alla circolare in commento) emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori operanti all’estero. Con l’occasione, l’Istituto ha anche fornito le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

Le disposizioni (D.L. n. 317/1987) si applicano ai lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Vengono, pertanto, esclusi gli stati dell’Unione europea, il Regno Unito con il quale è stato concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020, la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) ai quali si applica la normativa comunitaria.

Il meccanismo delle retribuzioni convenzionali

L’articolo 2 del D.M. 28 febbraio 2023 stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”. Il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al riguardo (circolare n. 72 del 21 marzo 1990) è che, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese. In tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

I valori delle retribuzioni, espressi in euro, sono contenuti nelle tabelle delle retribuzioni per l’anno 2023, allegate alla circolare INPS in questione e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro. Le tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori di riscontrata omogeneità.

Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso, l’INPS precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. Le retribuzioni costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

A chi si applicano le retribuzioni convenzionali

Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri stati membri dell’Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario. Peraltro, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

La circolare in commento, quindi, elenca i paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.

Infine, la circolare in oggetto include i casi particolari in cui i criteri illustrati possono subire delle variazioni (passaggi di qualifica, mutamenti di trattamento economico nel corso del mese, maturazione di compensi variabili) e le modalità di regolarizzazioni contributive per i datori di lavoro che nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni della medesima circolare.

CIPL Agricoltura Impiegati – Brescia: sottoscritto verbale di accordo

Modifica della durata del rapporto di lavoro per il personale al primo impiego e aumento dell’indennità di cassa sono le novità 

Il 28 febbraio 2023 è stato sottoscritto tra Confagricoltura Brescia, Coldiretti-Brescia, Confederazione italiana agricoltori est-Lombardia-Brescia e Confederdia-Brescia, Flai-Cgil Brescia, Fai-Cisl Brescia, Uila-Uil Brescia il verbale di accordo per rinnovare il CIPL del 29/6/2018 applicabile ai quadri e impiegati agricoli della provincia di Brescia, che decorrerà dal 1º gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
Una delle novità è la riduzione del rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole da 15 a 12 mesi.
Altra modifica è l’aumento dell‘indennità di cassa, dal 1°febbraio 2023, di 5,00 euro mensili.
Per quanto riguarda le attività bilaterali le Parti hanno stabilito di rinviare ad un separato accordo.

Credito d’imposta Art-bonus, esclusione per i contributi versati dai fondatori di un ente

L’Agenzia delle entrate si pronuncia sull’ammissibilità all’agevolazione fiscale Art-bonus dei contributi versati al fondo di gestione a sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente da parte dei fondatori dello stesso (Agenzia delle entrate, risposta 22 marzo 2023, n. 266).

Il cosiddetto Art-bonus, è l’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2014, sotto forma di credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

 

Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

 

Con la risposta a interpello in oggetto, l’Agenzia delle entrate interviene in merito all’applicabilità dell’agevolazione fiscale di cui sopra alle erogazioni liberali effettuate annualmente dai fondatori di un Ente e destinate al sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente stesso.

 

Ciò che rileva nel caso di specie, è la questione attinente alla possibilità che quote di un fondo di gestione possano qualificarsi come erogazione liberale, circostanza che viene esclusa laddove il versamento dei contributi, finalizzato all’accrescimento del fondo di gestione dell’Ente, sia espressamente previsto e imposto dallo statuto del medesimo, il che farebbe venire meno, già di per sé, il requisito della spontaneità, caratteristica propria di ogni erogazione liberale Art-bonus e ciò anche nelle ipotesi in cui quei contributi siano ”diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio”.

 

Diversamente dalla fattispecie oggetto della risposta n. 164/2021, dove una fondazione erogava dei fondi a un’associazione di spettacolo ma non era un suo socio fondatore e non si era altresì impegnata a dare una quota per la sua gestione, nel caso specifico in esame non solo la fondazione istante è tra i fondatori dell’Ente ma, soprattutto, lo statuto di quest’ultimo prevede (e impone) il versamento annuale di un contributo dei suoi fondatori/sostenitori finalizzato all’accrescimento del fondo di gestione. 

 

Pertanto, seppure l’Ente in questione risulta registrato sul portale Art Bonus quale società concertistica e corale, categoria espressamente prevista dal citato decreto legge come beneficiaria dell’erogazione liberale in questione, l’Agenzia ritiene che non siano ammissibili all’agevolazione fiscale Art-bonus i contributi, deliberati annualmente dall’assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l’attività concertistica e corale dell’Ente.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anffas: proseguono le trattative per il rinnovo

Previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e aggiornamento del sistema di classificazione tra i punti principali dell’ultimo confronto tra le Parti 

In data 21 Marzo 2023 a Roma sono proseguite le trattative tra le OO.SS Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil e Anffas per il rinnovo del CCNL applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle singole strutture, parti della unitaria Struttura Associativa Anffas (2020/2022).
L’Associazione datoriale nel primo incontro dell’8 febbraio 2023 aveva espresso le difficoltà dovute al mancato adeguamento delle tariffe nella maggioranza delle Regioni e alle spinte inflattive che stanno determinando un aumento importante dei costi, mentre le OO.SS. avevano focalizzato l’attenzione sui temi della classificazione del personale, integrazione sull’Istituto della malattia, diritti, formazione e welfare contrattuale.
L’ultimo incontro si è concentrato sulle code contrattuali del precedente contratto, relativamente ad alcuni importanti istituti di rilievo da inserire nel nuovo articolato, come la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa, le linee guida sulla videosorveglianza e l’aggiornamento del sistema di classificazione. In relazione alla previdenza complementare la delegazione datoriale ha individuato il Fondo Perseo Sirio con il quale ha avviato i primi contatti per giungere alla relativa convenzione, non appena individuate le modalità applicative con le OO.SS. Per quanto concerne la videosorveglianza e il sistema di classificazione Anffas procederà ad inviare nelle prossime settimane le proprie proposte alle OO.SS.
Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Ui hanno presentato e consegnato gli articoli relativi ai congedi per le donne vittime di violenza e sul cambio di gestione, che saranno oggetto dei lavori del prossimo incontro. 
Il confronto è poi proseguito provvedendo all’aggiornamento normativo di diversi istituti quali le ferie, la tutela della genitorialità e l’inserimento di un nuovo articolo sul lavoro agile/smart working.
In chiusura è stata posta l’attenzione della delegazione su alcune questioni già presentate nella piattaforma unitaria, quali l’esigibilità del secondo livello di contrattazione e delle progressioni economiche, nonchè la richiesta di abrogazione dell’istituto delle cosiddette “notti passive”.
Attesa per il prossimo 21 aprile la prosecuzione delle trattative. 

CCNL Cooperative Sociali, rinnovo contrattale: proseguono le trattative sul campo di applicazione

Ampio dibattito tra le Organizzazioni Sindacali e le Centrali Cooperative

Il 20 marzo 2023 sono proseguite, tra le Centrali Cooperative e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fisascat Cisl e Uiltucs, le trattative sul rinnovo del Ccnl Cooperative Sociali. 
Durante l’incontro, le Organizzazioni Sindacali, dopo aver svolto una più attenta disamina della bozza di testo relativa al campo di applicazione presentata dalle Associazioni Datoriali, hanno messo in evidenza i molteplici punti critici del documento, pur ribadendo la volontà di proseguire il confronto in modo costruttivo. Tuttavia, coerentemente con quanto già affermato in precedenza, sono entrate nel merito delle criticità, ribadendo che, l’eventuale ampliamento del campo di applicazione non potrà prescindere da una più puntuale perimetrazione delle attività, da un notevole incremento delle retribuzioni ed altresì, da un potenziamento degli strumenti contrattuali che isolino le esperienze di cooperazione soprattutto relativamente all’inserimento lavorativo. Difatti, tre sono elementi essenziali che toccano gli altri ambiti di regolazione delle aree proposte dalle Centrali Cooperative, ossia: sanità, educazione istruzione, inserimento lavorativo.
A tal proposito, i Sindacati si sono pronunciati affermando che, nel prossimo incontro previsto per il 3 aprile 2023, presenteranno una contro-proposta di rivisitazione dell’ambito di applicazione del CCNL Cooperative Sociali, ma intanto, nelle prossime giornate, i lavori sul rinnovo contrattuale proseguiranno mediante l’attività di tre Commissioni Tecniche.