Ebinter Varese – Settore Terziario: stanziati 1,5 milioni per la formazione 

Gli investimenti per la formazione riguardano i dipendenti del Settore commercio, turismo, servizi e logistica 

L’Ente Bilaterale del Terziario di Varese, in collaborazione con la Confcommercio della provincia, lo Studio Tosi di Verona e il Fondo For.Te., ha partecipato alla realizzazione di un progetto per la formazione gratuita dei dipendenti del Settore commercio, turismo, servizi e logistica.
Si tratta di oltre 7.000 ore di formazione gratuita a misura d’impresa, con un investimento, per il biennio 2022-2023, di 1,5 milioni di euro, puntando ad una formazione che si snoda su interventi mirati ritagliati su misura per le singole imprese e le loro necessità. Il pacchetto minimo per la formazione prevede 8 ore e, alla fine del percorso, ad essere coinvolte saranno almeno 250 aziende per un numero complessivo di persone formate pari a 1.200.
Se al termine del biennio i fondi dovessero esaurirsi e qualche azienda dovesse rimanere esclusa, c’è modo di mettersi in lista d’attesa per il progetto successivo, così da non perdere l’occasione di accedere alla formazione.
Possono partecipare al bando tutte le imprese del Settore Terziario con almeno un dipendente, contattano l’Ascom territoriale di riferimento.

CCNL Pesca (Conflavoro-Confsal): definito il rinnovo per il settore pesca e imprenditoria ittica

Aumenti retributivi e novità dal punto di vista normativo nel rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca e dell’imprenditoria ittica

Conflavoro PMI, Agripesca, Anapi Pesca e Confsal Pesca hanno sottoscritto il 23 marzo 2023 il rinnovo del contratto per il settore Pesca e Imprenditoria Ittica, con decorrenza a far data dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026.
Tra gli istituti di maggior rilevanza, le Parti Sociali hanno confermato la durata per il Periodo di Prova, ossia:
– 1° Livello 30 giorni;
– 2° Livello 25 giorni;
– 3° Livello 20 giorni;
– 4° Livello 15 giorni;
– 5° Livello 10 giorni. 
In ordine all’istituto del lavoro straordinario, le maggiorazioni da calcolarsi sull’importo fisso orario per i soci e i lavoratori dipendenti ai quali non si applica l’orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono: 
25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale; 
40% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo; 
40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno; 
50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo. 
Introdotta la disciplina relativa al contratto di reinserimento a tempo determinato o indeterminato, applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda, con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che:
– non abbiano già svolto le stesse mansioni;
– abbiano più di 35 anni di età;
– siano in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.
Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
– prima metà del periodo: 85%;
– seconda metà del periodo: 90%.
Dal punto di vista economico sono stati previsti incrementi della retribuzione:
– dal 1° ottobre 2022;
– dal 1° ottobre 2023.
A tal fine per il lavoratore dipendente la retribuzione è costituita dalle seguenti voci: 
– Minimo Monetario Garantito (MMG); composto dall’importo fisso mensile, rateo mensile della 13ª e 14ª, importo ferie mensile;
– eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale (premio di produzione, indennità, ecc.).

Pesca Costiera Locale dal 1° ottobre 2022

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma

mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10
Marinaio polivalente 909,50 213,25 124,40 1.247,15 1.357,72 370,00 1.617,15 110,57
Marinaio 883,51 208,92 121,87 1.214,30 1.322,63 370,00 1.584,30 108,33
Giovanotto 874,85 207,48 121,03 1.203,35 1.310,93 370,00 1.573,35 107,58
Mozzo 866,19 206,03 120,19 1.192,41 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Pesca Costiera Locale dal 1° ottobre 2023

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.056,83 237,81 138,72 1.433,36 1.556,66 370,00 1.803,36 123,31
Marinaio polivalente 940,40 218,40 127,40 1.286,20 1.399,45 370,00 1.656,20 113,24
Marinaio 913,53 213,92 124,79 1.252,24 1.363,16 370,00 1.622,24 110,92
Giovanotto 904,58 212,43 123,92 1.240,92 1.351,07 370,00 1.610,92 110,15
Mozzo 895,62 210,94 123,05 1.229,60 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

Pesca Costiera Ravvicinata dal 1° ottobre 2022

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.143,37 252,23 147,13 1.542,73 1.673,52 370,00 1.912,73 130,79
Marinaio polivalente 1.039,43 234,90 137,03 1.411,36 1.533,16 370,00 1.781,36 121,80
Marinaio 996,12 227,69 132,82 1.356,62 1.474,68 370,00 1.726,62 118,06
Giovanotto 892,18 210,36 122,71 1.225,25 1.334,33 370,00 1.595,25 109,08
Mozzo 866,19 206,03 120,19 1.192,41 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Pesca Costiera Ravvicinata dal 1° ottobre 2023

 

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.182,22 258,70 150,91 1.591,83 1.725,97 370,00 1.961,83 134,14
Marinaio polivalente 1.074,74 240,79 140,46 1.456,00 1.580,85 370,00 1.826,00 124,85
Marinaio 1.029,96 233,33 136,11 1.399,40 1.520,38 370,00 1.769,40 120,98
Giovanotto 922,49 215,41 125,66 1.263,56 1.375,26 370,00 1.633,56 111,70
Mozzo 895,62 210,94 123,05 1.229,60 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

Pesca Mediterranea o D’Altura dal 1° ottobre 2022

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.264,65 272,44 158,92 1.696,02 1.837,29 370,00 2.066,02 141,27
Marinaio polivalente 1.160,71 255,12 148,82 1.564,65 1.696,93 370,00 1.934,65 132,28
Marinaio 1.117,40 247,90 144,61 1.509,91 1.638,45 370,00 1.879,91 128,54
Giovanotto 926,84 216,14 126,08 1.269,06 1.381,13 370,00 1.639,06 112,07
Mozzo 900,85 211,81 123,55 1.236,21 1.346,04 370,00 1.606,21 109,83

Pesca Mediterranea o D’Altura dal 1° ottobre 2023

 

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e 14.ma mensile Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.307,63 279,60 163,10 1.750,33 1.895,31 370,00 2.120,33 144,98
Marinaio polivalente 1.200,15 261,69 152,65 1.614,50 1.750,19 370,00 1.984,50 135,69
Marinaio 1.155,37 254,23 148,30 1.557,90 1.689,72 370,00 1.927,90 131,82
Giovanotto 958,33 221,39 129,14 1.308,86 1.423,65 370,00 1.678.86 114,79
Mozzo 931,46 216,91 126,53 1.274,90 1.387,37 370,00 1.644,90 112,47

CCNL Budella e Trippa – Industria: erogato l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione

 

Il personale del Comparto ha percepito l’emolumento relativo all’Iar

In data 25 gennaio 2021, le sigle sindacali Ancit, Anicav, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Federvini, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno sottoscritto il CCNL Budella e Trippa – Industria che prevede, a partire da aprile, la corresponsione dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione.
L’Iar viene corrisposto a tutti i lavoratori che prestano attività presso le aziende del settore dell’industria delle carni e dei salumi, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei vini speciali, dei liquori, delle acquaviti, degli sciroppi e degli aceti, delle acque minerali e bibite in acqua minerale naturali e delle acque di sorgente, delle bevande analcoliche, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della pastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati.

L’art.51 – “Trattamento economico” del suddetto CCNL prevede l’erogazione dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione che viene determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato per gli altri livelli. L’incremento non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione. L’Iar va ad incidere esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e Tfr, restando acquisito a questo titolo, per il futuro della retribuzione.

Livello  Parametro Iar 
1S 230 58,11
1 200 51,10
2 165 42,16
3A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55

 

Chiarimenti sulla certificazione SOA delle imprese per l’accesso ai bonus edilizi

Chiarimenti sulla certificazione SOA delle imprese per l’accesso ai bonus edilizi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo della certificazione SOA per la fruizione delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle entrate, circolare 20 aprile 2023 n. 10/E).

L’articolo 10-bis del D.L. 21 marzo 2022 ha stabilito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, allo scopo di contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio. 

L’Agenzia ha chiarito che ai fini del riconoscimento dei bonus edilizi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:
– imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA;
– imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

Per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali, non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis, anche successivamente al 1° luglio 2023, anche al fine di non travolgere rapporti già in essere prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento che, peraltro, prevede le “condizioni SOA” solo a decorrere dal 1° gennaio 2023.Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In tale ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è, in ogni caso, subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.

Per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023, invece, la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in questo caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1 luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione. Mentre a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

 

In relazione al quadro temporale di applicazione dell’articolo 10-bis, l’Agenzia ha, dunque, ritenuto che:
– per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute fino al 31 dicembre 2022 e negli anni successivi al 2022, incluse quelle sostenute a decorrere dal 1 luglio 2023;
– per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA” tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione e dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
– per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute tra il 1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione e dal 1 luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
– per i contratti stipulati a decorrere dal 1 luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.

In merito all’ambito di applicazione, l’Agenzia ha chiarito che le “condizioni SOA”:
– riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio;
– non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR e a quello di “case antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013.

Infine, la circolare ha specificato che, nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, per valore dell’opera complessiva superiore ai 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

Evoluzioni nel nuovo servizio di presentazione della domanda NASpI

L’INPS rende noto il rilascio in via sperimentale della Nuova Procedura di invio domanda NASpI per i cittadini che affiancherà il servizio attualmente esistente per tutta la durata della sperimentazione per poi sostituirlo definitivamente (INPS, messaggio 21 aprile 2023, n. 1488).

La procedura di invio della domanda di NASpI si semplifica per il cittadino e si arricchisce anche di nuove funzionalità.

 

Infatti, nell’ambito del Progetto PNRR n. 2: “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, l’INPS ha rilasciato, in via sperimentale, un nuovo servizio di domanda per l’accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), già pienamente integrato con il sistema di istruttoria. 

 

Il nuovo servizio di presentazione della domanda consentirà all’utente di:

 

–    compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione NASpI, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione delle informazioni relative alla propria posizione già in possesso dell’Istituto;

–    avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito, grazie a una riorganizzazione modulare dei “Quadri” componenti la procedura;

–    visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda rilevanti ai fini della misura, della durata e del diritto alla  prestazione.

 

Sono inoltre presenti alcune evoluzioni rispetto alla versione precedente rilasciata nel mese di agosto 2022, ovvero: separazione dei dati relativi all’ultimo rapporto di lavoro dai dati anagrafici e inserimento degli stessi in una nuova schermata; aggiunta di controlli automatici svolti in modalità sincrona sulla base dei dati disponibili all’Istituto riguardanti l’iscrizione ad albi professionali e/o Ordini e Casse professionali, alla gestione Artigiani e Commercianti o alla Gestione separata e la titolarità di Partita Iva; è stata aggiunta una nuova schermata di “Avvisi” all’utente che, in base all’esito dei controlli automatici e alle dichiarazioni rese dall’assicurato all’interno della domanda, evidenzia eventuali criticità che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.). 

 

Il nuovo servizio di presentazione della domanda è accessibile, per i cittadini in possesso di SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS, direttamente dal sito istituzionale seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “Naspi” > “Nuova Procedura di invio domanda NASpI”.

 

Al termine del periodo di sperimentazione, nel quale la nuova procedura affiancherà quella già esistente, il nuovo servizio sarà la modalità esclusiva di presentazione della domanda per il cittadino e il Contact Center.