CCNL Turismo (Confcommercio): incontro per il rinnovo

Classificazione del personale, modifiche sull’orario di lavoro, rivisitazione degli scatti di anzianità e maggiore detassazione sul salario tra gli argomenti sul tavolo

E’ ripreso il confronto tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi-Fipe, la Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari-Angem e la Lega Coop Produzione e Servizi  per discutere sul rinnovo del CCNL applicabile a tutti i dipendenti di aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale, Turismo.
Le associazioni datoriali hanno esposto dati e analisi sulle difficoltà del settore dovute al difficile momento dovuto principalmente all’aumento dell’inflazione, dei costi delle materie prime e dell’energia. A tal proposito si è proposto un intervento governativo volto ad arginare le difficoltà del momento.
Secondo le predette associazioni i temi da trattare sono:
– la classificazione, per aggiornare e integrare gli attuali profili professionali;
– l’orario di lavoro e l’organizzazione del lavoro, per recuperare produttività;
– i livelli contrattuali;
–  la bilateralità, al fine di rispondere alle esigenze delle imprese e migliorare la capacità di intervento sulla formazione; 
–  il salario, che necessita di provvedimenti del Governo in materia di detassazione;
–  la rivisitazione dell’istituto degli scatti di anzianità.
Secondo i sindacati, è giusto un intervento del Governo, ma è necessario comunque porre attenzione sul tema della precarietà del lavoro intermittente, dei voucher e del sostegno al reddito dei part time verticali.
Il negoziato proseguirà il prossimo 18 maggio e affronterà il tema della professionalità.

Definizione agevolata delle controversie tributarie e nozione di parte in senso formale

Per identificare le liti definibili deve farsi riferimento alla nozione di parte in senso formale, in particolare al 1° gennaio 2023, è necessario che, l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio (Agenzia delle entrate, risposta 24 aprile 2023, n. 306).

 

L’Agenzia delle entrate, con la risposta in commento, ha fornito delucidazioni riguardo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui ai commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, nell’ambito della Tregua fiscale. In particolare, secondo quanto già chiarito dalla circolare del 27 gennaio 2023, n. 2/E, la definizione agevolata delle controversie tributarie consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti ­alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 ­in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Con la suddetta circolare, l’Agenzia ha inoltre specificato che:
– possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi;
– per identificare le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle  sole ipotesi in cui quest’ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia  intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

Pertanto, al fine di identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022, l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa. Nel caso sottoposto all’Agenzia delle entrate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 186 a 205, della Legge di bilancio 2023 non possono trovare applicazione in quanto il ricorso introduttivo della lite che l’istante ha inteso definire è stato notificato al solo agente della riscossione e, al 1° gennaio 2023, l’Agenzia non risultava ancora parte del giudizio, intervenendovi solo successivamente ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 546/1992. 

Definito il rimborso per il 2022 e il 2023 dei Fondi paritetici professionali

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023, stabilisce i criteri di accesso alle risorse di finanziamento dei percorsi formativi dei lavoratori in CIG (D.M. 14 marzo 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile il D.M. del 14 marzo 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla definizione dei criteri e delle modalità di rimborso, per le annualità 2022 e 2023, delle risorse in favore dei Fondi paritetici interprofessionali, ovvero quei fondi che finanziano i percorsi di incremento delle professionalità dei lavoratori destinatari dei trattamenti integrazione salariale ordinari e straordinari (articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b), c) e 30, D.Lgs. n. 148/2015).

In particolare, il provvedimento stabilisce che con le risorse in oggetto i fondi finanziano percorsi formativi rivolti a lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e finalizzati a favorirne il mantenimento del livello occupazionale nell’impresa. Per l’attuazione degli interventi il D.M. destina un investimento di 120 milioni di euro per il 2022 e il 2023. Le risorse vengono assegnate annualmente tra i fondi, con esclusione dei fondi relativi ai dirigenti e senza tener conto di eventuali sezioni speciali dei dirigenti costituite ad hoc dagli altri Fondi, in proporzione alla media degli ultimi 2 anni di gettito assegnato dall’INPS a ciascun Fondo.

Le risorse verranno erogate ai fondi dal Ministero del lavoro con le seguenti modalità:

– un acconto pari al 60% del contributo sulla  base dell’adozione da parte dei Fondi paritetici interprofessionali degli atti di programmazione dei percorsi di  incremento delle competenze per l’ammontare degli importi ripartiti;

– il saldo della parte restante del contributo viene erogato sulla base degli esiti documentali degli avvenuti controlli e della rendicontazione finale delle attività da parte dei Fondi.

I  Fondi  provvedono  alla richiesta dell’acconto entro e non oltre 9 mesi dalla data di assegnazione delle risorse. Ai fini dell’erogazione del saldo, il Ministero provvede all’erogazione delle somme su domanda dei fondi corredata da un report di sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli avvisi adottati, nonché degli esiti degli avvenuti controlli sulle operazioni svolte. Al report dovrà essere allegata anche una relazione sintetica  descrittiva degli esiti degli interventi finanziati. I fondi provvedono alla richiesta del saldo entro e non oltre 24 mesi dalla data di assegnazione delle risorse.

Infine, la mancata trasmissione della documentazione sopra citata entro i termini stabiliti autorizza il Ministero del lavoro alla eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate da parte dei fondi. 

 

CCNL Assicurazioni (Anapa): incontro per il rinnovo contrattuale

Prosegue il tavolo di confronto tra le sigle sindacali. Si punta a chiudere prima della scadenza del CCNL 

Le sigle sindacali First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca ed Fna hanno incontrato la delegazione di Anapa-Rete Impresa Agenzie, presso la sede di Roma dell’E.N.B.Ass., per proseguire il tavolo di confronto che riguarda il rinnovo contrattuale del CCNL Agenzie di Assicurazione in gestione libera. Il contratto regola i rapporti tra gli agenti di Assicurazione in gestione libera e i lavoratori dipendenti, fatta eccezione per quelli addetti alla produzione. Nel corso dell’incontro, tenutosi il 18 aprile scorso, le OO.SS. hanno rimarcato l’importanza di garantire la tornata contrattuale, così da non perdere le eventuali agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavorati del Settore, spingendo per giungere al rinnovo in tempi brevi, dal momento che la naturale scadenza del CCNL è prevista per il prossimo 30 giugno.

Le sigle sindacali hanno sottolineato, poi, come moltissimi agenti facciamo i conti tutti i giorni con un’inflazione che oramai ha raggiunto la doppia cifra. Per tale motivo fare presto diventa una necessità.  

CIPL Edilizia Industria – Roma: definito l’EVR 2023

Considerati positivi gli indicatori territoriali, spetta ora alle aziende la verifica dei parametri su base triennale 

Con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione relativo all’anno 2023, il 14 aprile l’Acer di Roma e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Roma e Provincia per le imprese edili e affini.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 con il triennio 2021/2020/2019 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Ciascuna azienda dovrà ora procedere al raffronto su base triennale dei due parametri aziendali, prendendo a riferimento il triennio 2022/2021/2020 e confrontandolo con quello 2021/2020/2019:
ore denunciate in Cassa Edile;
volume d’affari IVA.
L’esito della verifica darà luogo alle seguenti situazioni:
– se entrambi i parametri aziendali saranno pari o positivi, l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018;
– se uno dei due parametri aziendali sarà negativo, l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 65% del suddetto 4%;
– se entrambi i parametri saranno negativi, l’azienda non erogherà l’EVR.
Le imprese che, per il 2023, corrisponderanno ai propri dipendenti l’EVR nella misura ridotta o che non lo corrisponderanno, dovranno inviare entro il 15 maggio 2023 un’apposita autodichiarazione all’Acer di Roma o alla Cassa Edile di Roma, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., laddove costituite.
Di seguito gli importi.

IMPIEGATI
Livello Valori mensili (4%dei minimi)
VII Livello – Quadri e I cat. Super  68,83 euro
VI Livello – I cat.  61,95 euro
V Livello – II cat.  51,62 euro
IV Livello – Impiegati di IV livello  48,18 euro
III Livello – III cat.  44,74 euro
II Livello – IV cat.  40,26 euro
I Livello –  IV cat. I impiego 34,41 euro
OPERAI VALORI ORARI
OPERAI DI PRODUZIONE 
Livello  Valori orari
IV Livello – operaio di IV Livello 0,28 euro
III Livello – operaio specializzato  0,26 euro 
II Livello – operaio qualificato  0,23 euro
I Livello – operaio comune  0,20 euro
OPERAI VALORI ORARI
OPERAI DISCONTINUI
Livello Valori orari 
Guardiani (art.6) 0,18 euro
Guardiani con alloggio (art.6) 0,16 euro