Decreto Alluvioni: le istruzioni dell’INPS

L’Istituto  ha fornito le indicazioni per l’inoltro delle domande di sostegno per datori di lavoro e lavoratori, con le modalità di gestione dell’istruttoria  di pagamento della prestazione (INPS, messaggio 16 giugno 2023, n. 2264).

Dopo l’illustrazione della disciplina (circolare 53/2023) prevista dall’articolo 7, D.L. n. 61/2023, l’INPS ritorna sul beneficio a tutela sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato numerosi territori della regione Emilia-Romagna. Questa volta, con il messaggio in commento, sono fornite le istruzioni operative per l’inoltro delle domande e si illustrano le modalità di gestione dell’istruttoria delle stesse e di pagamento della prestazione, oltre che alcune precisazioni  in materia di indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

Le modalità di presentazione delle domanda 

L’INPS ribadisce che le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa, sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

Le istanze possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2023 e devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio del periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine non è decadenziale. 

La presentazione della domanda comporta la compilazione e la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:

–  accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;

– selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;

– selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;

– allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 del presente messaggio. Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;

– trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.

Le domande che superano i controlli di accoglienza sono rese disponibili all’Hub PNP per la successiva fase di istruttoria/pagamento. Il percorso di accesso all’applicazione è: “Home > Prestazioni a sostegno del reddito > HUB delle prestazioni non pensionistiche”. Entro la fine del mese di giugno saranno visibili, in ambito Hub PNP, le domande trasmesse a partire dal 15 giugno e che hanno superato i controlli di prima accoglienza. A regime, le domande trasmesse e accolte, saranno visibili a partire dal giorno successivo a quello della trasmissione.

La domanda di indennità una tantum per gli autonomi

L’INPS precisa che in sede di presentazione della domanda in argomento non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante l’appartenenza ad una delle categorie destinatarie della misura, lo svolgimento e la sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023, né la residenza o il domicilio in uno dei comuni interessati. Pertanto, si procederà all’istruttoria delle istanze sulla base dei dati dichiarati nella domanda da parte del richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento dell’istruttoria.

Solo qualora dalla consultazione degli archivi non fosse riscontrabile l’iscrizione alla specifica gestione di appartenenza del lavoratore, sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’istituto di patronato. L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso l’accesso al medesimo servizio di presentazione della domanda – sezione “Richiesta di variazione”.

L’indennità una tantum in argomento costituisce reddito ai fini fiscali e sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. Al fine di operare correttamente, a seconda che l’attività svolta sia autonoma (titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa) o parasubordinata (collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica), è necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e  medici in formazione specialistica)”; in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.

CIRL Edilizia Artigianato – Veneto: stabilite nuove disposizioni per Edilcassa

Nel Verbale di Accordo presenti EVR, investimenti e Fondo

Il 26 maggio scorso, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il Verbale di Accordo che sancisce delle importanti novità per ciò che concerne alcuni istituti che riguardano il CIRL Edilizia Artigianato. All’interno dell’Accordo viene precisata la procedura per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione con riferimento alle imprese che applicano i contratti collettivi artigiani del settore e che risultano iscritte presso altre Casse Edili. Viene indicata l’obbligatorietà dell’applicazione del complesso negoziale che regola i rapporti di lavoro del personale, come indicato dal CCNL 4 maggio 2022, dal CIRL 3 febbraio 2022 e dal Verbale di Accordo 20 marzo 2023, indipendentemente dall’iscrizione dell’azienda a Edilcassa Veneto e ad un’altra Cassa Edile. Le Parti hanno stabilito di prorogare contributo Sostegno Investimenti (art.14 A del CIRL 3 febbraio 2022) anche con riferimento agli investimenti effettuati dalle imprese nell’anno edile 2022/2023 (spese ammissibili a partire dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2023). Edilcassa Veneto provvede all’erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili relative al Fondo “Sostegno alle imprese edili”, previo inoltro della domanda entro il 30 novembre 2023, utilizzando il Mod/20. Previsto anche un incentivo per la nuova occupazione, le Parti hanno deciso di prorogare l’incentivo anche con riferimento alle assunzioni in apprendistato professionalizzante effettuate nel corso del 2023. La domanda deve essere presentata ad Edilcassa Veneto entro il 31 gennaio 2024, utilizzando il Mod 26-APP. Viene istituita anche una nuova prestazione a favore delle imprese per quel che concerne la malattia/infortunio di rilevante durata. In caso di assenze superiori a 20 giorni, l’impresa può richiedere un contributo forfettario una tantum pari a 100,00 euro. Tra le altre novità ci sono anche: aggiornamento corsi finanziati dal Fondo 1% per la formazione “di-isocianati” e la prestazione Edilcassa in favore dei lavoratori.

Fondo Mario Negri: nuovi bandi per le borse di studio 2023

Previste borse di studio per gli studenti meritevoli dall’ultimo anno di scuola media inferiore alla laurea

Il Fondo Mario Negri, il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, ha previsto, a partire dal 12 giugno e fino al 30 settembre, la possibilità di presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente online, mediante l’utilizzo della voce di menu “Domanda borse di studio” all’interno dell’area riservata del Fondo Mario Negri.
L’assegnazione di borse di studio è riservata ai figli di Dirigenti:
– iscritti al Fondo in attività di servizio presso Aziende tenute alla contribuzione al Fondo stesso o in prosecuzione volontaria;
– cessati dal servizio presso Aziende tenute alla contribuzione in data anteriore di non oltre 12 mesi rispetto a quella di emanazione del bando di concorso e comunque risultanti iscritti alla data di emanazione del bando di concorso;
– cessati dal servizio anche oltre il termine di 12 mesi e comunque ancora iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva di almeno 15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria;
– iscritti al Fondo successivamente alla data di emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande;
– che godano delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita (pensione di vecchiaia o pensione di invalidità e RITA), nonché per gli orfani di Dirigenti che siano stati iscritti al Fondo.
L’assegnazione delle borse di studio è prevista per tutti i concorrenti che risultano in possesso dei requisiti richiesti, a partire dalla votazione minima.
Qualora il numero degli aventi diritto dovesse superare il numero delle borse di studio messe a concorso, il Fondo deve ridurre l’importo delle borse indicato, al fine di consentire l’assegnazione a tutti i concorrenti risultati idonei. Qualora, invece, il numero risultasse inferiore l’importo può essere aumentato.

Superbonus: sanzione applicabile in caso di errore nella fattura e nella comunicazione all’Agenzia

Chiarimenti dall’Agenzia delle entrate, in materia di Superbonus, riguardo alle sanzioni applicabili nel caso di errore nella fattura e nella comunicazione di sconto in fattura all’Agenzia (Agenzia delle entrate, risposta 14 giugno 2023, n. 348).

Nella fattispecie in questione, l’istante chiede all’Agenzia delle entrate di chiarire se nell’ipotesi di annullamento della comunicazione di sconto in fattura e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso, la sanzione da applicare sia quella prevista dal comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (credito ”non spettante”), o, piuttosto, quella contemplata dal successivo comma 5 (credito ”inesistente”).

 

L’Agenzia precisa che all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è stabilito che nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato.

Circa la differenza tra inesistenza e non spettanza del credito, già la risoluzione 8 maggio 2018, n. 36/E, ha chiarito che si definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36bis e 36ter del D.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 54bis del D.P.R. n. 633/1972.

Successivamente, anche la Corte di cassazione, con le sentenze n. 34444 e 34445, ha precisato che la definizione di credito inesistente si desume dall’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997. Dunque per considerare inesistente il credito:

  • deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);

  •  l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Ne deriva, al contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.

 

Dalla fattispecie in oggetto è emerso che:

– l’istante, pur intestando correttamente al condominio le fatture emesse ed inserendo, nella relativa descrizione dell’oggetto dell’operazione, la giusta dicitura, ha però erroneamente indicato un codice fiscale in luogo di quello corretto;

– le comunicazioni di sconto in fattura, risultano trasmesse per conto del codice fiscale errato;

– a seguito di accettazione del credito originato dalla comunicazione trasmessa, l’istante ha compensato la totalità dell’importo ricevuto;

– l’istante, a seguito dell’annullamento della comunicazione e preso atto dell’errore commesso, ha annullato totalmente l’operazione originaria  emettendo due note di variazione in diminuzione a totale storno delle fatture errate ed emettendo le fatture corrette.

 

Il credito agevolativo in favore del fornitore, ricorda l’Agenzia, si origina solo a seguito di accettazione della comunicazione dell’opzione di sconto, concesso al beneficiario originario dell’agevolazione fiscale. Nel caso di specie, il credito compensato si ricollega ad un intervento realmente eseguito e fatturato correttamente, nell’intestazione e nella parte descrittiva, con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili. Tale errata indicazione del codice fiscale, rappresentando un errore sostanziale, ha reso necessaria la rettifica dell’operazione mediante storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione, pur restando il medesimo intervento fatturato.

 

Pertanto, nel caso prospettato, il credito in parola può dirsi reale, benché correttamente maturato solo a seguito dell’accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e dunque la sanzione applicabile è quella disposta dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, che punisce l’utilizzo di un credito d’imposta esistente prima dell’invio della comunicazione corretta.

CIPL Edilizia Industria – Belluno: siglato il rinnovo

Previsti EVR, premio fedeltà e bonus alta quota

Il 23 maggio scorso è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini che prestano servizio nella provincia di Belluno. Intorno al tavolo concertativo si sono riunite le sigle sindacali di Feneal-Uil Veneto-Treviso, la Filca-Cisl di Belluno-Treviso e la Fillea-Cgil di Belluno insieme ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili ed hanno firmato l’integrativo 2023 del CCNL 3 marzo 2022. Il nuovo contratto interessa alcune migliaia di lavoratori che operano nel Bellunese ed ha validità fino al 31 dicembre 2025.
Le principali novità riguardano la reintroduzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione, con il riconoscimento dell’emolumento anche per l’anno 2022 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), l’innalzamento a 12,00 euro dell’indennità di pernottamento in caso di trasferta, un ulteriore premio di fedeltà correlato alla permanenza duratura di un lavoratore presso la stessa azienda, in previsione per il 2025. In soldoni, si premia con 3,00 euro ogni giornata, oltre la 141esima, svolta nella stessa ditta nell’arco dell’intero anno solare. Il bonus si aggiunge all’indennità di alta montagna, già riconosciuta su unità orarie per chi lavora ad un’altitudine superiore ai 1.000 metri.