Semplificazione norme in materia di adempimenti tributari: il Cdm approva il decreto in esame preliminare

Il Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023 ha approvato, in esame preliminare, un D.Lgs. recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 ottobre 2023, n. 55). 

Tra i principali obiettivi perseguiti dal Decreto, il Consiglio dei ministri ricorda:

  • razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l’adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti;

  • armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell’anno;

  • semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento;

  • ampliare le forme di pagamento;

  • incentivare l’utilizzazione delle dichiarazioni precompilate;

  • semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria;

  • incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;

  • prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la

  • digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Il testo, in particolare, semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’IRAP e all’IVA ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

Inoltre, viene semplificata la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta ed eliminata la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

 

A decorrere dal 2024, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al controllo formale dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2014.

 

Oltre ciò, nel testo del Decreto si prevede la riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte; si amplia la soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo; si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospenda dal 1 al 31 agosto e dal 1 al 31 dicembre l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance; si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

 

A partire dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvederanno alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

 

Incrementate da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20.000 a 50.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP

 

Inserito anche il rafforzamento dei servizi digitali per:

  • potenziare i canali di assistenza a distanza;

  • consentire la registrazione delle scritture private;

  • consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa;

  • consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;

  • consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate;

  • effettuare ulteriori adempimenti.

CCNL Cooperative Sociali: è ancora confronto sul rinnovo contrattuale

Prosecuzione delle trattative contrattuali

Nei giorni scorsi presso la sede di ConfCooperative, è proseguita la trattativa tra le OO.SS. e le Centrali Cooperative sul rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, disciplina applicata ai lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo-Cooperative Sociali.
I principali temi discussi sono stati:
– la novazione degli articoli sui contratti a termine;
– circa il 1° livello, la quantificazione dei tempi di vestizione e svestizione;
– la revisione degli inquadramenti per alcune figure professionali;
– la modifica dell’articolato sull’obbligo di residenza in struttura (notti passive).
Queste le proposte su cui le Organizzazioni Sindacali auspicano di apportare approfondimenti e proprie importanti valutazioni, e su cui le Associazioni Datoriali si impegnano a formulare proposte in vista del prossimo incontro.
Da ultimo, le Parti hanno poi ribadito la volontà di intensificare il dibattito selezionando le priorità condivise per verificare l’esistenza o meno delle condizioni al fine di rendere concreta una preintesa.

Procedimento di liquidazione delle prestazioni INAIL: sospensione del termine di prescrizione

Arrivano le istruzioni INAIL alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 2019 (INAIL, circolare 23 ottobre 2023, n. 44). 

L’INAIL ha fornito le istruzioni operative aggiornate sulla sospensione del termine triennale di prescrizione del diritto alle prestazioni, ai sensi dell’articolo 111, comma 2 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il D.PR. n. 1124/1965. Le indicazioni giungono alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 7 maggio 2019, n. 11928.

In sostanza, con la sentenza citata, pertanto, la Corte ha ritenuto di aderire al precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità, espresso nella sentenza a Sezioni Unite 16 novembre 1999, n.783, secondo cui il termine triennale di prescrizione rimane sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo da parte dell’INAIL.

Le istruzioni operative

Pertanto, in linea con l’orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza della Corte di Cassazione del 2019, il termine di prescrizione triennale rimane sospeso fino a che il procedimento di liquidazione delle
prestazioni non si conclude con un provvedimento espresso.

L’INAIL indica che dato che la prescrizione non può più essere validamente eccepita, le sue strutture territoriali devono concludere il procedimento amministrativo di liquidazione delle prestazioni, emettendo il relativo provvedimento che può essere di accoglimento o di rigetto. L’adozione del provvedimento espresso determina la cessazione della sospensione della prescrizione che riprende a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell’assicurato. 

Al riguardo, l’Istituto, infine, segnala che secondo un recente principio di diritto affermato dai giudici di legittimità (Cass. sez. IV.11 ottobre 2022, n.29532), il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all’articolo 112 del D.P.R. n.1124/1965, resta sospeso, ex art.111, comma 2 dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore; il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell’Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato. 

Di conseguenza, sono superate le istruzioni operative contenute nella circolare INAIL n. 42/2013.

Delega fiscale e modifiche allo Statuto del contribuente: D.Lgs. approvato in esame preliminare

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 ottobre 2023, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che dà attuazione alla delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio  (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 ottobre 2023, n. 55).

Il testo del Decreto precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del ne bis in idem e l’autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d’imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma.

 

Con riguardo alla disciplina dell’efficacia temporale delle norme tributarie, conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:

  • specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;

  • stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;

  • stabilisce il regime dell’annullabilità, in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni;

  • disciplina espressamente “il principio del contraddittorio”;

  • stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale);

  • delinea la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente;

  • interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;

  • esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem;

  • stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.

Il decreto legislativo interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dell’amministrazione finanziaria, regolando i diversi casi di: annullabilità; nullità; irregolarità; inesistenza.

 

Annullabilità: gli atti dell’amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. I motivi di annullabilità non sono rilevabili d’ufficio.

Nullità: i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito.

Irregolarità: l’incompleta o inesatta indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità.

Inesistenza: si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto.

 

Tra le principale novità contenute nel testo del Decreto si rilevano anche:

  1. l’estensione dell’obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili. Decorso tale termine, è preclusa all’amministrazione finanziaria l’utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione;

  2. l’introduzione del principio del ne bis in idem nel procedimento tributario: stabilendo che l’amministrazione possa esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni periodo d’imposta;

  3. il divieto all’amministrazione finanziaria di divulgare, nell’esercizio dell’azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso l’interoperabilità con altre banche dati;

  4. la rimodulazione del principio della non sanzionabilità del “ragionevole affidamento” a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell’UE, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell’amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa;

  5. l’introduzione del principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e si disciplina l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;

  6. la revisione dell’istituto dell’interpello, con la previsione del versamento di un contributo, e l’individuazione dei documenti di prassi attraverso i quali l’amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme tributarie e delle circolari;

  7. l’istituzione del Garante nazionale del contribuente, con un ampliamento delle funzioni rispetto all’attuale Garante del contribuente.

 

CCNL Alimentari Piccola Industria: aggiornamento elemento di garanzia retributiva 

Con la retribuzione del mese di novembre vengono erogati i nuovi importi dell’emolumento

A partire dal 1° novembre 2023, le imprese del settore alimentare che non riescono ad individuare parametri da migliorare o obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio, erogano l’elemento di garanzia retributiva. Gli importi vengono riconosciuti per 12 mensilità e sono compresivi dell’incidenza su tutti gli Istituti contrattuali e di legge, compreso il Tfr. A beneficiare dell’elemento di garanzia retributiva sono i dipendenti che lavorano presso le aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all’uomo o alla specie animale quali: l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali. Gli importi relativi all’elemento di garanzia retributiva, indicati all’interno dell’Ipotesi di Accordo del 12 luglio 2021, sono riportati nella tabella di seguito, variati rispetto a quelli che vengono riconosciuti fino al 31 ottobre 2023.

Livello  Importo dall’1/11/2023
Quadri 41,97
1 41,97
2 36,49
3 30,10
4 26,46
5 23,73
6 21,90
7 20,07
8 18,25