Simulatore “Pensami” (PENSione A MIsura), rilascio nuove funzionalità

L’INPS comunica che il servizio “Pensami” (PENSione A MIsura) è stato implementato con l’introduzione di nuove funzioni che, tra l’altro, tengono conto delle principali novità normative in materia pensionistica (INPS, messaggio 17 novembre 2023, n. 4082).

Nell’ambito del progetto PNRR “Consulenza virtuale scenari pensionistici futuri”, il servizio “Pensami” (PENSione A MIsura) è un simulatore che fornisce informazioni riguardanti le pensioni a cui è possibile accedere sia nelle singole Gestioni previdenziali, sia cumulando l’intera contribuzione, senza l’indicazione degli importi delle prestazioni.

 

I soggetti interessati a conoscere i possibili scenari pensionistici potranno farlo accedendo, senza bisogno di registrazione, al suddetto sevizio la cui nuova versione è stata aggiornata alle principali novità normative in materia pensionistica recate dalla Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) al fine di consolidare il ruolo di “Pensami” quale consulente pensionistico “di prima istanza” affidabile e aggiornato.

 

La nuova versione del simulatore, ad esempio, permette di visualizzare, tra gli scenari pensionistici contemplati, le pensioni “Anticipata flessibile” e “Opzione donna – legge di bilancio 2023”. Per entrambe le tipologie di pensioni è stato predisposto un apparato informativo volto ad agevolare l’utente nella comprensione delle peculiarità che le caratterizzano: a tale scopo sono state implementate le funzioni “Scopri cosa dice il consulente” e “Approfondisci”.

 

L’utente ha anche la possibilità di salvare l’esito della simulazione in formato .pdf servendosi dell’ulteriore funzione introdotta denominata “Salva risultati”.

 

Le nuove funzionalità di “Pensiami – PENSione A MIsura” sono state implementate anche sull’app per dispositivi mobili “INPS Mobile” per Android e iOS.

 

Il servizio è raggiungibile dal sito istituzionale seguendo il percorso “Pensione e previdenza” > “Esplora pensione e previdenza” > “Strumenti – Vedi tutti” > “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”.

CCNL Comunicazione – Imprese non artigiane: iniziano le trattative

Tra gli argomenti trattati nuove figure professionali, maggior spazio alla contrattazione aziendale/territoriale e maggior potere d’acquisto per i dipendenti 

Nei giorni scorsi è iniziata la trattativa per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’area comunicazione, scaduto il 31 dicembre 2022.
Attraverso la piattaforma, i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno individuato gli argomenti centrali della trattativa:
– la nascita di nuove figure professionali, nell’ambito digitale, come il social media manager;
– la possibilità di una formazione professionale permanente, sia per i giovani che si avvicinano al settore artigiano con l’apprendistato, sia per la riqualificazione degli attuali addetti; 
– una maggiore organizzazione del lavoro, esposta alle nuove sfide della digitalizzazione;
– più spazio alla contrattazione aziendale e territoriale;
– pieno recupero dell’inflazione, in difesa del potere d’acquisto.
Si auspica, comunque, di addivenire a un rinnovo in tempi stretti, rispettoso dei punti della piattaforma.

Fermo pesca 2023, indennità giornaliera fino a 30 euro

Le disposizioni in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (D.M. 9 ottobre 2023, n. 11).

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il D.M. n. 11/2023 con il quale per l’anno 2023 è riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi  quale giornata lavorativa.

Le imprese interessate a ricevere l’indennità potranno presentare, a decorrere dal 2 gennaio 2024 e fino al 31 marzo 2024, una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il sistema telematico “CIGSonline“, non essendo ammesse altre modalità di presentazione.

Modalità di presentazione delle istanze 

Le operazioni necessarie per l’utilizzo del sistema CIGSonline sono descritte nel manuale utente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Per la peculiarità del settore della pesca, il testo è integrato dalle istruzioni specifiche per il settore da consultare preliminarmente in quanto alcune operazioni si differenziano dalle indicazioni presenti nel citato manuale. Le istruzioni del settore della pesca devono ritenersi integrative e non sostitutive del manuale utente.

Il file FPO 2023 predisposto per il riepilogo dei giorni di arresto temporaneo ai fini del calcolo dell’indennità giornaliera, dopo compilazione e rinomina, deve essere allegato all’istanza digitale in CIGSonline. Eventuali variazioni relative al codice IBAN potranno essere fornite esclusivamente entro il 30 aprile 2024

Il file IBAN 2023, dopo essere stato compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si richiede l’indennità di fermo pesca obbligatorio e rinominato, deve essere allegato all’istanza digitale in CIGSonline. 

Il file SCHEDA 9 anno 2023 dopo essere stato integralmente compilato da parte dell’azienda, compilato e vistato dall’Autorità marittima, deve essere allegato all’istanza digitale in CIGSonline.

Tra gli allegati alla domanda digitale occorre inserire delega del rappresentante aziendale nei confronti dell’utente di CIGSonline.

CCNL Servizi Postali: rinnovati i contratti del settore recapiti, distribuzione e servizi postali

Novità economiche e normative per i dipendenti del settore

Il 14 novembre 2023 le Segreterie Nazionali delle OO.SS. Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil Poste, insieme alle associazioni datoriali CNA e FISE hanno sottoscritto le ipotesi di rinnovo dei due contratti delle imprese private operanti nel settore dei recapiti, della distribuzione e dei servizi postali. I due testi risultano equivalenti, ad eccezione della parte riferita alla Bilateralità e al Fondo Sanitario, presenti in CNA e non recepiti da FISE.
Nello specifico, si segnalano elementi di novità rilevanti dal punto di vista normativo. In primo luogo, la sottoscrizione di una regolamentazione in tema di contrasto alle molestie sessuali, la previsione di congedi per le donne vittime di violenza di genere, l’estensione delle tutele già in essere per le tossicodipendenze ad etilisti e ludopatici. Il congedo matrimoniale viene esteso anche alle unioni civili. Introdotto, inoltre I’istituito della reperibilità e, in tema di inquadramento, inserite ed ordinate all’interno delle declaratorie alcune figure professionali.
Dal punto di vista economico è stato definito un incremento lordo medio mensile di 130,00 euro (parametrato sul livello 5° super), da riversare interamente sui minimi tabellari. Prevista, altresì, l’erogazione di un importo Una Tantum di 500,00 euro, così suddiviso:
– 150,00 euro a gennaio 2024;
– 150,00 euro a luglio 2024;
– 200,00 euro a settembre 2024.
Gli importi sono da corrispondere in egual misura a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto (part-time/full-time), dall’inquadramento, dall’anzianità di servizio.
Nel testo viene chiarito il concetto di stagionalità ed elevato a 200 il limite annuo delle ore da rendere in regime di flessibilità, a fronte delle attuali 150. Prevista la Formazione continua ed Aggiornamento Professionale tramite il Fondartigianato, per I’acquisizione di maggiori conoscenze e competenze professionali. 
Infine è stata concordata l’istituzione di una Commissione che si occuperà degli aspetti tecnici legati all’introduzione dell’istituto delle Ferie Solidali in favore di lavoratori in situazioni di gravità. 
Nel solo documento siglato da CNA è stato introdotto un sistema strutturato di bilateralità, finalizzato all’erogazione di prestazioni di welfare contrattuale, con i vantaggi connessi ad una legislazione di favore in termini di detassazione. E’ stata altresì istituita la sanità integrativa, con adesione al Fondo San.Arti., con la previsione secondo cui le imprese che non intenderanno aderirvi dovranno corrispondere nella busta paga mensile di ogni singolo lavoratore le quote di 30,00 euro (EBNA-Bilateralita) e 25,00 euro (San.Arti.), a far data dal mese di dicembre 2023. 

Contenzioso tributario e adempimento collaborativo: decreti legislativi d’attuazione della riforma fiscale

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, nella seduta del 16 novembre 2023, due Decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale, concernenti il contenzioso tributario e l’adempimento collaborativo (Consiglio dei ministri, comunicato 16 novembre 2023, n. 59).

Il primo dei due nuovi decreti legislativi, approvati in esame preliminare, ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 111/2023, dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

  • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;

  • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;

  • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;

  • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;

  • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;

  • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Il secondo decreto legislativo, invece, introduce misure volte a potenziare il regime dell’adempimento collaborativo attraverso:

 

– l’accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto;

– l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;

– la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;

– la gestione, nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime;

nuove forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo;

– procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;

– l’emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti;

– la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l’esclusione del contribuente dal regime dell’adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;

– il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

 

Il testo interviene, infine, in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.