CCNL Editoria Piccola Industria: presentata la piattaforma rivendicativa

Le OO.SS. presentano la piattaforma che prevede aumenti salariali, percorsi formativi e previdenza 

Con un comunicato stampa a firma Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, le OO.SS., in collaborazione con Unigec-Confapi e Unimatica-Confapi, hanno presentato la piattaforma rivendicativa relativa al rinnovo del CCNL Editoria Piccola Industria 2023/2026, tenendo conto delle sfide, in materia di digitale, che attendono l’intero comparto. Ma non solo. Al centro del dibattito ci sono anche la crisi della carta stampata, la tutale del diritto d’autore e la responsabilità editoriale dei contenuti che vengono pubblicati in rete. 
Per quel che riguarda il salario, le Sigle chiedono un aumento complessivo della retribuzione, in linea con gli indici Istat per il triennio in questione, non assorbibile da precedenti erogazioni unilaterali. L’obiettivo è costruire un percorso di idee da concretizzarsi in tempi rapidi, partendo, anche, dall’Osservatorio di settore che, per inciso, non ha ancora iniziato i suoi lavori, coinvolgendolo nelle attività di monitoraggio e promozione riguardo alla contrattazione di secondo livello; la bilateralità; il welfare contrattuale; salute e sicurezza e le politiche attive sull’occupazione. 
Al fine di tenere costantemente aggiornate le nuove tecnologie, si pensa ad un gruppo di lavoro paritetico permanente.
Diventa quanto mai necessario, anche, valorizzare le capacità professionali dei lavoratori tramite corsi di formazione, mediante un’azione sinergica con il Fondo Fapi, al fine di predisporre bandi specifici, sia nazionali che territoriali, che riguardano l’ambito di applicazione del contratto.
Inoltre, previsti percorsi formativi di riqualificazione lavorativa per le lavoratrici post maternità; definizione di un sistema di certificazione delle competenze e il relativo riconoscimento, oltre al rilascio del libretto formativo.
Si segnalano anche l’apertura di una posizione previdenziale per ciascun dipendente con contribuzione interamente a carico dell’azienda (Fondo Fondapi). Mentre, per i lavoratori già iscritti, l’importo viene sommato alla posizione già esistente. Per i Flex Benefits occorre prevedere anche l’opzione previdenza complementare. 

Alluvione Emilia-Romagna: il calcolo della disoccupazione agricola 2023

Illustrati gli effetti della disciplina del D.L. n. 61/2023 sulle prestazioni dell’anno scorso in riferimento alla platea dei beneficiari (INPS, circolare 26 gennaio 2024, n. 22).

Nell’ambito delle misure di sostegno al reddito adottate per fronteggiare l’emergenza provocata dall’alluvione verificatasi a partire dal 1° maggio 2023, che hanno colpito numerosi territori dell’Emilia-Romagna, l’articolo 7 del D.L. n. 61/2023 ha previsto l’erogazione di un ammortizzatore sociale unico, con relativa contribuzione figurativa, nei confronti dei lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro.

In particolare, l’ultimo periodo del comma 5 del citato articolo 7 prevede l’equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, della misura in argomento.

Pertanto, l’INPS con la circolare in commento ha illustrato gli effetti della disciplina di cui al citato comma 5 sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari e agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, sul calcolo della stessa e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico equiparati al lavoro.

I beneficiari

I beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola sono gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, per l’anno di competenza della prestazione, e gli operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l’indennità si riferisce.

Pertanto, ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola per il 2023, e ai fini del calcolo della stessa con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2023.

In relazione agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso dell’anno 2023, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento, è richiesto che nel medesimo anno abbiano prestato almeno un giorno di effettivo lavoro.

Il requisito contributivo

L’equiparazione al lavoro dei periodi di fruizione dell’integrazione al reddito è prevista dal comma 5 dell’articolo 7 del D.L. n. 61/2023, per i lavoratori del settore agricolo, “ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”.

L’interpretazione meramente letterale della norma comporterebbe l’applicazione del beneficio in argomento ai soli fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e, pertanto, inciderebbe esclusivamente sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai richiedenti che siano in possesso dei requisiti normativamente previsti, con particolare riferimento al requisito contributivo pari a 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente.

Resterebbero, pertanto, esclusi dal beneficio i lavoratori agricoli che, in conseguenza dell’emergenza alluvionale, hanno svolto nel 2023 un numero di giornate di lavoro effettivo che, sommate ai periodi di lavoro del 2022, non raggiungono le 102 giornate di lavoro totali richieste quale requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola.

Tuttavia, al fine di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori interessati, l’INPS applicherà il beneficio  anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

Pertanto, i periodi di fruizione della misura in argomento saranno equiparati al lavoro anche ai fini della ricerca del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023.

Il calcolo della disoccupazione agricola 2023

Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2023, alle giornate di lavoro effettivo prestato dai lavoratori interessati saranno aggiunti i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico disciplinato dall’articolo 7 del D.L. n. 61/2023.

Dato che l’indennità di disoccupazione agricola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non superi per il 2023 il limite di 182 giornate.

Superato questo limite, il beneficio viene neutralizzato. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento all’anno 2023.

Retribuzione di riferimento

In relazione alla misura dell’indennità di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e figure equiparate, l’importo erogato è pari al 40% della retribuzione. A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino ad un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.

Per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico, l’INPS utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per ilo stesso ammortizzatore.

Al riguardo, il comma 1 del richiamato articolo 7 prevede che la misura di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 148/2015.

Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2023 sarà pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell’emergenza alluvionale

Infine, l’INPS ha comunicato che per consentire il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023 secondo le modalità descritte, la procedura di liquidazione sarà opportunamente implementata.

 

Servizio bar-tavola fredda e servizio mensa universitaria: aliquota IVA applicabile

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di aliquota IVA applicabile al servizio bar-tavola fredda e servizio mensa universitaria affidati in concessione ad un’azienda nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (Agenzia delle entrate, risposta 26 gennaio 2024, n. 19).

Il n. 37) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.

 

In riferimento alle mense universitarie, la circolare n. 328/E/1997 del MEF ha già avuto modo di chiarire che queste sono assimilate alle mense scolastiche. Pertanto, la predetta aliquota del 4% spetta anche alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate all’interno delle mense universitarie, indipendentemente dal soggetto che le eroga.

 

Con riferimento al caso di specie, dai documenti allegati all’interpello si desume che l’istante:

  • si obbliga a fornire un servizio bar-tavola fredda;

  • si obbliga ad avviare presso la struttura in concessione, oltre al servizio inerente al bar-tavola fredda, anche un servizio di somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato;

  • ha facoltà di svolgere ulteriori servizi, quale quello di catering.

Sono dunque tre le tipologie di prestazioni di servizi previste dai documenti, di cui due obbligatorie.

Alla luce di tali pattuizioni, l’Agenzia ritiene che l’affidamento in concessione all’istante del servizio di bar-tavola fredda (l’unico attualmente attivo), non presenti le caratteristiche per essere qualificato somministrazioni di alimenti e bevande effettuate, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, trattandosi di prestazioni oggettivamente diverse.

A tale servizio, dunque, è applicabile l’aliquota IVA del 10% prevista dal numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, per le somministrazioni di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici.

 

Conclusioni diverse valgono per il servizio di mensa universitaria (non ancora attivato dal concessionario) consistente nella somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato.

Le Entrate ritengono che questa fattispecie presenti le caratteristiche proprie di un servizio di mensa scolastica, con diversi menù e prezzi prestabiliti, comprensivi di bevande e di uno o più piatti, caldi o freddi, per la cui fruizione l’utente deve esibire il badge universitario, che diventa così lo strumento identificativo dell’avente diritto al pasto. Pertanto, tale servizio di mensa potrà beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 4% sia nel rapporto utente-concessionario, sia nel rapporto concessionario concedente.

 

Infine, l’Agenzia precisa che le somministrazioni di pasti rese nei confronti di soggetti diversi dagli utenti muniti di badge sono da assoggettare all’aliquota IVA del 10% perché effettuate in assenza dei presupposti di cui al n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.

Lavoro stagionale subordinato: nuove quote di ingresso

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica l’ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative all’anno 2023 per lavoro subordinato stagionale e per conversione p.d.s. in lavoro subordinato e autonomo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 24 gennaio 2024, n. 231).

Nell’ambito della programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025, in considerazione di nuove indicazioni di fabbisogno di manodopera non comunitaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica di aver attribuito, direttamente sul sistema SILEN, ulteriori quote di ingresso per lavoro stagionale subordinato.

 

In particolare, sono stati autorizzati nuovi ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, ai sensi dell’ articolo 7, comma 1 lett. a) e commi 4 e 5 del DPCM 27 settembre 2023. Pertanto, la quota destinata a tali ingressi per il 2023 è ora esaurita.

 

Si ricorda che, nell’ambito delle quote complessive indicate all’art. 5 del citato DPCM, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all’art. 6, comma 3, lettera a), residenti all’estero entro la quota di 82.550 unità per l’anno 2023.

 

Inoltre, nella nota in commento, vengono anche assegnate quote aggiuntive destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, al fine di soddisfare tutte le istanze di conversione pervenute sul sistema SPI 2.0 e comunicate dal Ministero dell’interno.  

 

In allegato alla nota si trovano poi i due prospetti riepilogativi relativi alle predette quote ulteriormente assegnate su base territoriale.

CCNL Lapidei Piccola Industria: siglata l’ipotesi di accordo

Prevista l’erogazione di una somma Una Tantum uguale per tutti i livelli e suddivisa in 3 tranches

Ieri 25 gennaio 2024 è stata raggiunta tra Confapi Aniem e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del contratto unico dei materiali da costruzione, scaduto il 30 giugno 2022. Il contratto rinnovato, con decorrenza 1° luglio 2022 e scadenza al 30 giugno 2025, si applica a circa 15mila lavoratori suddivisi nei comparti industriali dei settori lapideo, laterizio e del cemento.
A sostegno del potere d’acquisto ai lavoratori in forza alle date di erogazione sotto specificate verrà corrisposto un importo una tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed escluso dalla base di calcolo del TFR, del valore di 600,00 euro lordi. Detto importo verrà erogato in tre tranches, alle seguenti decorrenze:
– febbraio 2024, 300,00 euro lordi;
– aprile 2024, 150,00 euro lordi;
– settembre 2024, 150,00 euro lordi. 
Per i lavoratori assunti dal 1° maggio al 31 dicembre 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese rateo dovuta al 100%, assunti dal giorno 16 rateo non dovuto). Gli importi saranno inoltre riproporzionati, per i lavoratori part time, sulla base dell’orario effettivo. Le Parti hanno convenuto che la somma una tantum definita è di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il periodo di copertura definito è stato assunto ai soli fini della determinazione dell’importo da corrispondere ad ogni singolo lavoratore avente diritto. L’una tantum rimane assorbibile esclusivamente dagli importi erogati a titolo di acconto futuri aumenti contrattuali o denominati in modo equivalente già riconosciuti.
A seguito della sottoscrizione dell’accordo in oggetto le Parti Sociali si sono impegnate a continuare il processo di rinnovo del CCNL, che si concentrerà sulla parte normativa.