CCNL Alimentari Piccola Industria: siglato il rinnovo del contratto

Previsto un incremento economico di 280,00 euro al parametro 137 

Nei giorni scorsi è stato siglato tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Unionalimentari Confapi il rinnovo del contratto nazionale della piccola e media industria alimentare 2024-2028, che coinvolge circa 40.000 lavoratrici e lavoratori. A renderlo noto i sindacati che, dopo una lunga trattativa, hanno sottoscritto un accordo sul quale esprimono piena soddisfazione per i risultati conseguiti in linea con gli obiettivi della piattaforma, soprattutto in materia di salario, conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e contrasto alla precarietà.

Per la parte economica il nuovo accordo prevede un incremento di 280,00 euro al parametro 137 da erogare in varie tranches:

– 70,00 euro dal 1° giugno 2025;

– 70,00 euro dal 1° gennaio 2026;

– 70,00 euro dal 1° aprile 2027;

– 70,00 euro dal 1° gennaio 2028

Per il fondo di previdenza complementare Fondapi il contributo a carico delle aziende passa a 1,5%. Importanti i risultati anche sulla riduzione dell’orario di lavoro, prevedendo un progressivo aumento delle ore di Rol per i lavoratori e le lavoratrici del comparto.

Per la parte normativa sono stati aggiornati e migliorati gli articoli che disciplinano il governo del mercato del lavoro con un maggiore contrasto alla precarietà attraverso il dimezzamento della percentuale complessiva, che passa dal 50% al 25%, dei contratti a termine, in somministrazione e in staff leasing. Per i congedi parentali, sono aumentate le ore retribuite per l’inserimento al nido e scuola dell’infanzia e per l’accudimento intra-generazionale per i genitori anziani, nonché, sono state individuate soluzioni per donne vittima di violenza. 

CIRL Lapidei Artigianato Lombardia: rinnovato il contratto integrativo

Dopo 12 anni di trattative, siglato il contratto per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dei settori Legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Il 21 maggio 2025, è stato sottoscritto il contratto di rinnovo tra Confartigianato Imprese Lombardia, Cna Lombardia, Claai Lombardia, Casartigiani Lombardia, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Lombardia. 

Il nuovo contratto prevede:

miglioramento delle retribuzioni;

– introduzione del welfare aziendale;

– pagamento della carenza malattia per 3 eventi l’anno;

permessi per lutto e assenze aggiuntive per professare altri culti;

– inserimento nel DVR del rischio violenze, discriminazione e molestie con formazione sul tema.

Il nuovo contratto decorrerà dal 21 maggio 2025 fino al 30 giugno 2029.

Le  indicazioni sulla contribuzione per gli agenti temporanei nell’UE

Fornite le istruzioni per la presentazione delle domande per il versamento dei contributi maturati in Unione europea nel fondo pensionistico del paese d’origine (INPS, circolare 21 maggio 2025, n. 93).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di facoltà, per il personale delle amministrazioni pubbliche iscritto alla Gestione pubblica e collocato fuori ruolo per assumere un impiego o per l’espletamento di un incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, di chiedere il versamento nel fondo pensionistico del paese d’origine di parte dei contributi maturati nello speciale regime pensionistico dell’UE, al fine di costituire o di mantenere la propria posizione assicurativa aperta.

L’agente temporaneo può presentare la domanda all’ufficio competente del fondo pensionistico dell’Unione europea. La richiesta deve essere inviata dall’interessato anche all’amministrazione pubblica di appartenenza.

Successivamente alla presentazione della domanda all’ufficio competente del Fondo pensionistico dell’Unione europea, l’ufficio dovrà inviarla al Polo specialistico nazionale trasferimenti diritti a pensione Ue istituito presso la Direzione provinciale di Avellino.

La domanda dovrà contenere:

– i dati anagrafici dell’interessato;
– l’amministrazione pubblica datrice di lavoro, che ha concesso il collocamento fuori ruolo e la data dalla quale ha inizio il relativo periodo;
– la Cassa della Gestione pubblica presso la quale affluivano i contributi prima del collocamento fuori ruolo e nella quale, attraverso l’esercizio di tale facoltà, si chiede di versare la contribuzione mensile;
– la percentuale dell’aliquota contributiva scelta che, dal 1° luglio 2024, non può superare il 24,2% dello stipendio mensile.

Infine, l’interessato dovrà comunicare, al citato Polo specialistico, l’ammontare dell’imponibile dello stipendio percepito presso l’istituzione dell’Unione europea dove presta servizio, che rappresenta la base imponibile per l’applicazione dell’aliquota contributiva scelta.

Dogane: uso prioritario della PEC e le modalità telematiche per l’imposta di bollo

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli promuove l’uso della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni tra l’Agenzia e gli operatori privati e le associazioni di categoria, in particolare per questioni relative alle accise. L’ADM fornisce, inoltre, indicazioni dettagliate su come presentare istanze in via telematica, comprese quelle soggette all’imposta di bollo, e come quest’ultima possa essere assolta tramite contrassegno telematico (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare del 26 maggio 2025, n. 11).

Il quadro normativo vigente incentiva l’uso delle comunicazioni telematiche, in particolare la PEC (ora anche domicilio digitale), nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.
Le associazioni di categoria e gli operatori sono invitati a sensibilizzare all’uso generalizzato del proprio indirizzo PEC per comunicare con le Strutture dell’ADM.
Questa promozione si fonda su basi giuridiche consolidate, come l’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 che consente l’invio telematico di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.
Secondo l’articolo 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD), le istanze e dichiarazioni presentate telematicamente sono valide se sottoscritte elettronicamente, o se l’istante è identificato tramite SPID, CIE, CNS o punto di accesso mobile, o se sottoscritte e presentate con copia di documento d’identità, o se trasmesse dal proprio domicilio digitale o servizio di PEC/recapito certificato qualificato.

I documenti trasmessi telematicamente che consentono di accertarne la provenienza soddisfano il requisito della forma scritta e non richiedono la successiva produzione dell’originale. La trasmissione tramite PEC equivale a notificazione a mezzo posta per le comunicazioni che richiedono ricevuta di invio e consegna.

Il CAD (art. 5-bis) prevede che le istanze e dichiarazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni avvengano esclusivamente tramite tecnologie della comunicazione, salvo diversa modalità. Il D.P.C.M. 22 luglio 2011 di attuazione stabilisce che, in assenza di diverse previsioni, le comunicazioni telematiche possono avvenire tramite PEC.

 

Specificamente per i prodotti sottoposti ad accisa, l’articolo 19-bis del D.Lgs. n. 504/95 (TUA) impone ai soggetti tenuti al pagamento dell’imposta e a coloro che iniziano attività soggette a licenza/autorizzazione di comunicare preventivamente il proprio indirizzo PEC all’ADM.
Gli operatori sono invitati ad avvalersi prioritariamente della facoltà di presentare denunce, istanze e altre comunicazioni previste dal TUA via PEC, evitando di recarsi fisicamente presso gli Uffici, rendendo più celere l’azione amministrativa e riducendo i tempi interni di gestione delle istanze.

 

Depositi fiscali di prodotti energetici

La trasmissione di comunicazioni, istanze e documenti da parte dell’esercente all’ufficio competente avviene esclusivamente tramite PEC.

 

Trasferimento di prodotti energetici

La comunicazione preventiva dello speditore e la conferma del destinatario per i trasferimenti tra depositi commerciali devono avvenire unicamente attraverso modalità telematiche agli Uffici delle dogane.

Impiego agevolato gasolio

Per la dichiarazione trimestrale di rimborso, gli esercenti sono invitati a utilizzare in via preferenziale il software ADM e presentare la dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.20. Coloro che non usano l’E.D.I. possono trasmettere la dichiarazione via PEC, compilata con il software e firmata digitalmente o manualmente (con allegato ID), includendo il file .dic21. In via residuale, è ammessa la presentazione cartacea con supporto informatico.

 

Iscrizione in tariffa di tabacchi e prodotti assimilati

In attesa di specifiche procedure telematiche, le istanze per l’iscrizione in tariffa dei tabacchi lavorati, prodotti solidi da inalazione e altri prodotti soggetti ad imposta di consumo devono essere presentate a mezzo PEC, debitamente sottoscritte con firma digitale dai soggetti legittimati.

 

Procedimenti su concessioni e autorizzazioni (tabacchi e assimilati)

Anche per procedimenti relativi a depositi fiscali, rivendite, patentini, ecc., si applicano le disposizioni generali sull’invio telematico di istanze e dichiarazioni sostitutive, che devono rispettare i format ADM e essere sottoscritte digitalmente o manualmente (con allegato ID).

 

Assolvimento dell’imposta di bollo
Per le istanze trasmesse telematicamente e gli atti/provvedimenti ADM emessi telematicamente soggetti a imposta di bollo, il richiedente può pagare il tributo tramite un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia un contrassegno telematico.
Il pagamento si comprova applicando la marca su un’istanza cartacea scansionata e inviata via PEC, oppure riportando il codice identificativo numerico di 14 cifre del contrassegno telematico (con data e ora di emissione) nell’istanza firmata digitalmente.
In caso di istanza firmata digitalmente, l’istante deve trasmettere all’Ufficio competente, oltre alla richiesta, anche una dichiarazione sostitutiva (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000), utilizzando il modello Allegato 1, che riporta gli estremi del pagamento del bollo e indica se si riferisce all’istanza o al provvedimento.
Il richiedente deve annullare il contrassegno utilizzato apponendo la propria firma leggibile parte sul contrassegno e parte sul foglio dell’istanza/dichiarazione e compilare i campi per il giorno e l’ora di emissione sulla dichiarazione. La data del contrassegno deve essere contestuale o antecedente a quella di presentazione dell’istanza.

 

Quando l’Ufficio intende accogliere l’istanza, invita il beneficiario al pagamento del bollo per l’atto finale. L’assolvimento si dimostra usando lo stesso prospetto Allegato 1, ma barrando la casella “provvedimento” e specificandone la tipologia. Il contrassegno per il provvedimento deve avere una data antecedente o contestuale a quella del provvedimento finale.
La dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento del bollo deve essere conservata per tre anni (o per il periodo più lungo previsto per l’accertamento) e comunque per il periodo di validità del titolo rilasciato, se superiore.

È legge la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la normativa che attua l’articolo 46 della Costituzione (Legge 15 maggio 2025, n. 76).

La Legge n. 76/2025 recante “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese” è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 26 maggio 2025, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e internazionale.

In particolare, la normativa ha la finalità di disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori all’organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende.

Più nel dettaglio, nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del Codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza.
Invece, nel caso delle società che non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e anche al comitato per il controllo sulla gestione di cui all’articolo 2409-octiesdecies del Codice civile, se costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.
In materia di distribuzione degli utili, la Legge in commento dispone che in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% del totale, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva venga elevato a 5.000 euro lordi.
Inoltre, la normativa stabilisce che possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Più nel dettaglio, per il 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
Sul piano organizzativo, si prevede la possibilità di istituire commissioni paritetiche, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro.
Si stabilisce anche che le RSU e le RSA possano essere preventivamente consultate in merito alle scelte aziendali. Viene prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche citate.
Le disposizioni della legge in argomento si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.
Infine, viene istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori presso il CNEL.