È legge la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la normativa che attua l’articolo 46 della Costituzione (Legge 15 maggio 2025, n. 76).

La Legge n. 76/2025 recante “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese” è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 26 maggio 2025, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e internazionale.

In particolare, la normativa ha la finalità di disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori all’organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende.

Più nel dettaglio, nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del Codice civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza.
Invece, nel caso delle società che non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e anche al comitato per il controllo sulla gestione di cui all’articolo 2409-octiesdecies del Codice civile, se costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.
In materia di distribuzione degli utili, la Legge in commento dispone che in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% del totale, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva venga elevato a 5.000 euro lordi.
Inoltre, la normativa stabilisce che possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Più nel dettaglio, per il 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
Sul piano organizzativo, si prevede la possibilità di istituire commissioni paritetiche, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro.
Si stabilisce anche che le RSU e le RSA possano essere preventivamente consultate in merito alle scelte aziendali. Viene prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a dieci ore annue per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche citate.
Le disposizioni della legge in argomento si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.
Infine, viene istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori presso il CNEL.

 

Ebiart Friuli-Venezia Giulia: contributo per i servizi educativi per l’infanzia

È possibile inviare le domande per accedere al contributo

L’Ente bilaterale per l’artigianato del Friuli-Venezia Giulia ha comunicato che dal 15 maggio e fino al termine massimo di 90 giorni dalla fine delle lezioni è possibile presentare la domanda per accedere al contributo per i servizi educativi per l’infanzia.

 

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese che aderiscono al sistema bilaterale. Il contributo spetta ad un solo genitore per nucleo familiare, anche se lavoratori o titolari di aziende diverse ed entrambe aderenti all’Ebiart, per ogni figlio iscritto ai servizi educativi per l’infanzia.

 

Il beneficio è pari al 20% delle retta di frequenza, pagata per l’intero anno scolastico fino ad un contributo massimo di 1.000,00 euro per anno educativo. La richiesta di ammissione al contributo deve essere redatta sul modulo W1, scaricabile dal sito internet dell’Ente, allegando alla documentazione la copia delle fatture ricevute e la certificazione dello stato di famiglia. 

Nuovo regime impatriati: chiarimenti su periodo estero e irrilevanza del patto di sospensione del lavoro

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti relativamente al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati e al periodo minimo di residenza all’estero in caso di patto di sospensione del rapporto di  lavoro (Agenzia delle entrate, risposta 27 maggio 2025, n. 142).

L’Istante è un cittadino italiano assunto da Società con contratto a tempo indeterminato, distaccato all’estero in vari periodi presso un’altra Società estera.
Dal 1° gennaio 2023, il suo contratto di lavoro è stato ceduto ad una terza Società, che è subentrata nel rapporto.
Al fine di collaborare professionalmente ancora con la Società estera, l’Istante ha sottoscritto con la propria Società un patto di sospensione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 15 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2025. Durante la sospensione, non sono previste corresponsioni, decorrenza di anzianità, né obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali per la Società 

Il 16 gennaio 2023, l’Istante ha accettato una proposta di contratto di lavoro dalla società Società per svolgere attività all’estero.
L’Istante risulta iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dal 19 maggio 2023 ed ha conseguito un titolo di laurea, ritenuto idoneo a integrare i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Avendo intenzione di rientrare a lavorare in Italia per la propria Società e di trasferire la residenza fiscale a partire dal 1° gennaio 2026, impegnandosi a rimanere residente fiscalmente in Italia per i prossimi anni, prestando attività lavorativa in misura prevalente nello Stato, il contribuente chiede se possa applicare il nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati e, in particolare, se il patto di sospensione del rapporto di lavoro sia un ostacolo all’accesso al regime agevolato.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che il regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.
I redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, fino a un limite annuo di 600.000 euro, a condizione che:

  • i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un determinato periodo;
  • i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • il lavoratore presta l’attività in Italia per lo stesso soggetto (o uno dello stesso gruppo) presso il quale era impiegato all’estero prima del trasferimento, il requisito minimo di permanenza all’estero aumenta a sei periodi d’imposta (se non impiegato in Italia prima dallo stesso soggetto/gruppo) o sette periodi d’imposta (se impiegato in Italia prima dallo stesso soggetto/gruppo);
  • l’attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia;
  • i lavoratori siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

L’agenzia chiarisce che appartengono allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto o che sono sottoposti a controllo comune, secondo l’articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile. Per determinare il periodo minimo di residenza all’estero (tre, sei o sette anni), occorre valutare se al rientro in Italia il contribuente continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro (o società del medesimo gruppo) per il quale ha lavorato all’estero nel periodo d’imposta precedente o fino alla data del trasferimento in Italia.

L’Agenzia sottolinea che la verifica della sussistenza di un rapporto di controllo (appartenenza al gruppo) e la sussistenza dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione sono valutazioni di fatto che non possono essere oggetto di istanza di interpello. Questo in linea con la circolare n. 9/E/2016. Anche la verifica della residenza fiscale effettiva riguarda elementi di fatto e non può essere oggetto di interpello.

 

Nel caso specifico dell’Istante, l’Agenzia prende atto della sua affermazione che rientrerà in Italia per un datore di lavoro diverso da quello estero precedente e da quello italiano iniziale. Prende anche atto che il gruppo della terza Società ha una partecipazione di minoranza nella seconda ma non esercita il controllo.

 

Pertanto, l’Agenzia conclude che, in linea con i chiarimenti, l’Istante potrà applicare il regime impatriati se è stato residente all’estero per almeno tre periodi d’imposta se non c’è coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo come definito ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), del codice civile) per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia; qualora, invece, vi sia coincidenza, il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che continui a lavorare per lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero e se questo coincide con il datore di lavoro presso il quale ha lavorato durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento all’estero o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.

 

La circostanza che l’Istante abbia sottoscritto un patto di sospensione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro italiano al fine di sviluppare una collaborazione professionale con la società estera non assume rilievo ai fini dell’applicazione del regime, in assenza di ulteriori condizioni poste dalla norma.

CCNL Funzioni Locali: resoconto della trattativa con le OO.SS.

Continua il confronto tra le Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

Il 22 maggio 2025 si è tenuto l’incontro tra le sigle sindacali e l’Aran per la prosecuzione del tavolo negoziali finalizzato al rinnovo del contratto collettivo nazionale Funzioni Locali per il triennio 2022-2024. 

In apertura, l’Aran ha sottolineato che viste le novità del DL PA, il quale prevede una possibilità di integrazione del fondo del salario accessorio, sia possibile superare le posizioni espresse sulla carenza delle risorse per il contratto nazionale. 

Le Organizzazioni sindacali invece hanno illustrato le importanti criticità applicative e la disomogeneità dell’impatto della norma sugli Enti, in quanto esclude Camere di Commercio, Enti Regionali, Unioni dei Comuni, Consorzi e ASP, e non è applicabile agli Enti “non virtuosi”.  Inoltre, ritengono che in presenza di risorse per il rinnovo del contratto, queste andrebbero destinate a tutti i dipendenti tramite il tabellare. 

Infine, a parere delle stesse sigle, finché il Governo non destinerà risorse direttamente al rinnovo contrattuale, non sarà possibile ridurre il gap che sussiste tra il comparto Funzioni Locali e gli altri comparti del pubblico impiego. 

Dunque, in conclusione, le OO.SS. lamentano che molte delle loro proposte siano rimaste inevase, come in tema di: 

– inquadramento di tutte le Educatrici e delle Insegnanti nell’Area dei Funzionari;

– superamento dell’Area degli Operatori;

-inserimento di un’Area delle Elevate Professionalità;

– superamento delle problematiche connesse al festivo infrasettimanale;

– pagamento delle indennità durante le giornate di ferie. 

Il confronto riprenderà nella giornata del 10 giugno alle ore 11.00.

Le istruzioni operative sul Congedo parentale: gli aumenti dell’indennità

Fornite indicazioni sull’indennità parentale in aumento dal 60% all’80% della retribuzione (INPS, circolare 26 maggio 2025, n. 95).

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 all’indennità per Congedo parentale, l’INPS con la circolare in commento ha fornito le relative istruzioni operative. In effetti, l’articolo 1, comma 217 della Legge n. 207/2024 ha incrementato l’indennità per il mese di congedo parentale dall’attuale 60% all’80% della retribuzione. Inoltre, l’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese è stata anch’essa portata all’80%.

In sostanza, le principali novità includono:

– primo mese, retribuito all’80% (già previsto dalla Legge di Bilancio 2023).

– secondo mese, elevato all’80% (precedentemente al 60%).

– terzo mese, innalzato al’80% (prima al 30%).

In questo modo, ogni coppia genitoriale avrà a disposizione tre mesi retribuiti all’80%, da utilizzare singolarmente o in condivisione, anche in forma alternata o simultanea.

I successivi mesi di congedo rimangono indennizzati al 30%, mentre l’ultimo mese può non essere retribuito, salvo per situazioni di reddito particolarmente basso.

Le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi. La misura è estesa anche ai casi di adozione o

affidamento. Per accedere ai tre mesi con retribuzione all’80%, è necessario che il genitore sia un lavoratore dipendente.

L’INPS rammenta anche che i periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia per adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età).

Infine, la domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità

telematica, attraverso il portale istituzionale dell’INPS, il Contact center Multicanale o presso gli istituti di patronato.