CCNL Presidenza del Consiglio: siglata l’ipotesi

Per il periodo 2019-2021 previsti aumenti

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 sia  per la parte giuridica che per la parte economica.

E’ prevista una revisione del sistema di classificazione del personale, per valorizzare la carriera del personale, con l’introduzione di nuovi profili ad elevato contenuto professionale e specialistico.

Definita anche  l’introduzione di norme sull’age management, che pongono attenzione alle differenze di età dei dipendenti e valorizzazione della maggiore esperienza oltre ad una maggiore attenzione alla formazione del personale.

A livello economico, l’accordo prevede un incremento retributivo medio mensile pari a 168,00 euro per 13 mensilità  a decorrere dal 1° gennaio 2020  che comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1° gennaio 2019.
 

Fondo Prevedi: sottoscritto l’accordo sul contributo contrattuale

Novità a partire dal mese di luglio per i lavoratori edili

Il 4 luglio 2025, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato un accordo ai fini dell’ attuazione di quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro di categoria, con l’obiettivo di raccogliere le segnalazioni della Covip al Fondo Prevedi in merito alle necessità di ridurre il divario crescente tra posizioni associate e posizioni contribuenti.

Nello specifico, per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2025, il contributo contrattuale è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi. Difatti, per i rapporti di lavoro che superino tale durata, il contributo contrattuale deve essere versato dal datore di lavoro al Fondo Prevedi a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l’importo versato per il quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi. 

Qualora l’assunzione riguardi il caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale, come risultante dai flussi informativi intercorrenti tra il Fondo, le singole Casse Edili e i datori di lavoro, il contributo contrattuale sarà versato dall’azienda fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

Inoltre, l’accordo prevede anche una specifica erogazione retributiva da corrispondere, con modalità distinte per impiegati e operai, nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi. 

Si riportano di seguito gli importi riconosciuti dal datore di lavoro per gli impiegati e gli operai del settore industriale.

Impiegati

Livelli Valore mensile
7 16,00
6 14,40
5 12,00
4 11,20
3 10,40
2 9,36
1 8,00

Operai

LIVELLI

Importo orario

a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,072884
Operaio specializzato          0,067640
Operaio qualificato 0,060876
Operaio comune 0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini uscieri e inservienti 0,04332
                             c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,04332

Sistema Informativo Minori: nuova funzionalità dedicata ai soggetti privati

L’utente ha ora la possibilità di formalizzare una nuova richiesta di parere e di gestire, ricercare e visualizzare anche le istanze già presentate (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 11 luglio 2025).

Al compimento della maggiore età allo straniero entrato in Italia come minore non accompagnato, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro (ovvero per lavoro subordinato o autonomo), previo parere sul percorso di integrazione socio-lavorativa compiuto in Italia dall’interessato durante la minore età espresso dalla Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali (articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998).

La richiesta di parere ex articolo 32 è vincolata al possesso da parte del minore di alcuni documenti e requisiti necessari per la formalizzazione della richiesta:

– documento ufficiale di riconoscimento del minore; passaporto o una attestazione di identità rilasciata o convalidata dall’Ambasciata/Consolato del Paese di origine;
permesso di soggiorno o del cedolino di richiesta o rinnovo;
provvedimento di affidamento o di ratifica dell’affido, oppure copia del provvedimento di Tutela o di richiesta di apertura Tutela;
– documenti che attestino che il minore ha seguito percorsi di integrazione (scolastici, formativi, lavorativi) da minorenne e/o intende svolgere percorsi di integrazione da maggiorenne.

Ora la digitalizzazione della nuova procedura per la gestione delle richieste di parere da parte dei soggetti privati, segnalata dal Ministero con il comunicato in commento, rappresenta un’opportunità per velocizzare i tempi di lavorazione delle richieste a vantaggio degli stessi richiedenti e per garantire la massima trasparenza nella lavorazione delle pratiche.

Grazie alla nuova funzionalità, l’utente ha la possibilità di formalizzare una nuova richiesta di parere e di gestire, ricercare e visualizzare anche le istanze già presentate.

Per accedere al SIM-Sistema Informativo Migranti come “Soggetto Privato” è possibile consultare le Linee Guida Soggetti Privati (raggiungibili tramite un link contenuto nel comunicato in argomento, così come è incluso anche un link sulle FAQ dedicate, la mailbox per richieste pareri ex articolo 32 e le indicazioni per l’assistenza telefonica).

 

CCNL Poste: firmato il PDR 2025-2026

Conquista economica di Poste Italiane con il PDR aumentato rispetto al 2024, previste mobilitazioni per nuove sfide normative 

Lo scorso 8 luglio 2025 Slc-Cgil, Uilposte e Poste Italiane hanno siglato l’accordo per il rinnovo del Premio di Risultato spettante ai lavoratori di Poste Italiane per il biennio 2025-2026. Le OO.SS. hanno firmato l’accordo pur criticando la mancanza di un confronto democratico reale e l’esclusione della partecipazione del Coordinamento Nazionale RSU prevista, invece, da regolamento.
L’accordo prevede un aumento del PDR di un importo pari a 103,00 euro nel 2025 e di ulteriori 142,00 euro nel 2026, portando il valore medio a 2.419,00 euro con un aumento dell’11% rispetto al 2024. Per chi opterà per la conversione in welfare, il valore potrà salire fino all’importo di 600,00 euro e superare così i 3.000,00 euro complessivi. Il credito erogato a titolo di welfare sarà stabilizzato strutturalmente nel PDR e non dipenderà più da decisioni unilaterali dell’azienda.
Tuttavia, non ci sono stati progressi sul fronte normativo in quanto Poste Italiane ha rifiutato di rivedere il sistema di penalizzazioni per le assenze tutelate (malattia, maternità, infortuni, legge 104) e ha tentato, inoltre, di introdurre nuove penalizzazioni.
Le Sigle Sindacali attribuiscono il risultato economico positivo alle loro mobilitazioni, ma ribadiscono che molte criticità rimangono irrisolte, lamentando un atteggiamento aziendale inaccettabile che privilegia i dividendi agli azionisti a discapito dei diritti dei lavoratori.
Conquistato il PDR, le OO.SS. si concentreranno ora sulle mobilitazioni contro le riorganizzazioni in atto che stanno peggiorando le condizioni di lavoro e la sicurezza dei lavoratori. E’ previsto, inoltre, un nuovo ciclo di scioperio dello straordinario. I sindacati sottolineano che l’intesa sul PDR rappresenta unicamente una fase iniziale di un percorso più esteso volto a tutelare i diritti, la dignità e la qualità occupazionale in Poste Italiane.

Fattore di correzione per la deduzione del costo del lavoro nei Gruppi di società

Con il Decreto 27 giugno 2025 pubblicato in Gazzetta, sono state apportate modifiche al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024, in coordinamento con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’obiettivo principale è chiarire le modalità di calcolo della maggiorazione dei costi deducibili per le nuove assunzioni, specialmente per le società che fanno parte di un “gruppo interno”.

Il DM 25 giugno 2024 contiene disposizioni di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, il quale ha introdotto, per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, una maggiorazione del costo del lavoro deducibile in caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio è stato prorogato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, in base all’articolo 1, commi 399 e 400, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

Secondo il nuovo comma 8 dell’articolo 5 del DM 25 giugno 2024, come modificato dal Decreto 27 giugno 2025 “ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell’art. 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno”.

 

Il nuovo comma 8 dell’articolo 5, come chiarito nella relazione illustrativa del MEF, precisa dunque che il beneficio fruibile da ciascun soggetto appartenente al “gruppo interno” è determinato applicando al costo “agevolabile” un “fattore di correzione”.

Il costo “agevolabile” è calcolato, in prima battuta, secondo le regole previste per i soggetti stand alone (ossia pari al “minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale”).
Il “fattore di correzione” è costituito dal rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno.

 

In dettaglio, per la determinazione del “fattore di correzione“:

  • I decrementi occupazionali complessivi sono intesi come la riduzione del numero dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) verificatasi alla fine di un periodo d’imposta, rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Tali diminuzioni costituiscono il numeratore del rapporto. Le società che hanno decrementato la forza lavoro complessiva non hanno diritto alla maggiorazione.
  • Gli incrementi occupazionali complessivi sono intesi come l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) verificatosi alla fine di un periodo d’imposta, rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Tali  incrementi costituiscono il denominatore del rapporto.

L’applicazione del “fattore di correzione” avviene come segue: se il “fattore di correzione” è superiore a 0 e inferiore a 1, deve essere applicato da ciascun soggetto del gruppo che ha avuto l’incremento occupazionale di lavoratori a tempo indeterminato e che ha contribuito ad alimentare il denominatore del rapporto. Ciò significa che il costo da maggiorare per la singola società viene ridotto. Qualora il “fattore di correzione” risulti pari o superiore a 1, la maggiorazione non spetta ad alcuna società del gruppo. Viceversa, se il rapporto è pari a 0, non sussiste alcun fattore di correzione derivante dall’appartenenza al gruppo.

 

Il MEF spiega che questa nuova formulazione è stata introdotta per superare alcune incertezze interpretative che avrebbero potuto portare a applicazioni non coerenti con la ratio della disposizione agevolativa. L’obiettivo è dare rilevanza al gruppo come unico “soggetto economico”, al fine di determinare il beneficio in misura tendenzialmente pari a quella che si sarebbe determinata se il “soggetto economico” fosse coinciso con un unico soggetto giuridico.
La modifica si intende applicabile sin dal primo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa, e quindi ha effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ad esempio, 30 giugno 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile) e sulle relative dichiarazioni dei redditi (ordinariamente entro il 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile).