Intermittenti: chiarimenti sulle conseguenze dell’abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923

Fornite delucidazioni soprattutto a seguito di richieste pervenute dal settore del turismo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 27 agosto 2025, n. 15).

In considerazione dell’abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 a opera della legge n. 56/2025, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, presso il quale il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.

Al riguardo, è stato posto  il problema se la citata legge possa avere comportato la contestuale abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004, il quale stabilisce che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre
1923, n. 2657”. 

In proposito, la circolare in commento conferma il precedente orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro secondo cui la Legge 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama. 

Peraltro, il Dicastero rammenta che già la circolare n. 4/2005, in materia di lavoro intermittente, aveva precisato che il rinvio effettuato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle “tipologie di attività” di cui alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 dovesse essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, “il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente”.

Sul punto va inoltre precisato che il citato D.M. è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’articolo 55, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso decreto legislativo.

Pertanto, le attività elencate nella tabella allegata al citato Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923. Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico. 

CCNL Poste: proclamato sciopero nazionale

Indetto sciopero delle prestazioni straordinarie ed aggiuntive dal 2 settembre al 1° ottobre 2025 

Lo scorso 23 agosto 2025 le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil e UIL-Poste hanno proclamato lo sciopero del personale di Poste Italiane Spa su tutto il territorio nazionale, in linea con quanto previsto dalle Leggi n.146/1990 e n. 83/2000.

Pertanto, la mobilitazione prevista dal 2 settembre al 1° ottobre 2025 riguarderà le prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e aggiuntivo.

Tale decisione è arrivata a seguito dell’esito negativo della trattativa svoltasi l’8 luglio 2025 a livello nazionale tra Poste Italiane e le OO.SS.

Gestione dell’azienda agricola, credito d’imposta per spese per la partecipazione a corsi di formazione

I giovani agricoltori, che nel 2024 hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola, possono fruire di un contributo pari all’80% dell’importo versato. La comunicazione deve essere inviata in via telematica entro il 24 settembre 2025 (Agenzia delle entrate, comunicato 25 agosto 2025).

L’articolo 6, comma 1, della Legge n. 36/2024, ha previsto per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola un contributo sotto forma di credito di imposta, pari all’80% delle spese sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.

 

Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:

  • età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese;
  • abbiano iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.

Sono ammissibili al beneficio le spese rientranti nelle seguenti categorie:

– spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
– spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lett. a), fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolabili.

 

Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1973.

 

Ai fini della fruizione del credito d’imposta i soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate, dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica, la comunicazione, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, nella quale devono essere indicate l’ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.

Viene considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025.

La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.

 

Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione, nella misura effettivamente spettante, è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.  

Pubblicato il decreto attuativo di Autoimpiego e Resto al SUD

Si tratta del provvedimento che fissa i criteri e le modalità applicative delle agevolazioni introdotte dagli articoli 17 e 18 del D.L. n. 60/2024 (D.M. 11 luglio 2025).

Nella Gazzetta ufficiale dello scorso 21 agosto è stato pubblicato il decreto attuativo con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha stabilito i criteri e le modalità attuative dei benefici introdotti dagli articoli 17 e 18 del D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024: i cosiddetti Autoimpiego e Resto al SUD.

In particolare, oggetto del decreto ministeriale in commento è la definizione dei principi, criteri, termini e modalità per:

a) l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione e di accompagnamento per l’avvio delle attività di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, e all’articolo 18, comma 2, del D.L. n. 60/2024;

b) la concessione, l’erogazione e il pagamento dei contributi di cui all’articolo 17, comma 7, lettere a), b) e c), e all’articolo 18, comma 7, lettere a), b) e c) del citato decreto-legge;

c) la concessione e l’erogazione delle agevolazioni reali consistenti in servizi di tutoring per la realizzazione delle iniziative finanziate;

d) la gestione delle revoche dei contributi.

L’articolo 5 del decreto individua i soggetti beneficiari delle agevolazioni, ovvero i giovani che, alternativamente: – risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022 (PN GDL); – sono disoccupati GOL, inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL.

I suddetti interessati devono allegare alla domanda di agevolazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell’articolo 46 e dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (DSAN) attestante la condizione dichiarata.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data. 

Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio di attività: a) di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;

b) di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;

c) di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese (nella forma di società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa);

d) libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti (articolo 6, comma 2).

Possono richiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Il contributo a fondo perduto, in forma di voucher, è pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 30.000 euro per singola iniziativa economica, limite elevato a 40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.

Può essere presentata un’unica domanda di contributo e, conseguentemente, le domande di contributo successive alla prima relative alla medesima iniziativa economica sono annullate d’ufficio, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione nel caso di mancato accoglimento della precedente.

L’articolo 12 del D.M. 11 luglio 2025 prevede un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali. Per i programmi di investimento di importo complessivo fino a 120.000 euro il contributo può essere concesso fino al 65% del programma di investimento ammesso. Per i programmi di investimento di importo superiore a 120.000 euro e non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere concesso fino al 60% del programma di investimento ammesso.
L’articolo 17 si occupa della domanda per richiedere la misura ACN (autoimpiego centro-nord Italia) e l’articolo 18 stabilisce che decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all’articolo 17, comma 3, le iniziative economiche possono richiedere l’erogazione di una prima quota di contributo a stato di avanzamento lavori (SAL).
Per quanto riguarda, invece, la misura Resto al SUD, possono chiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Anche in questo caso il contributo a fondo perduto ha la forma di un di voucher pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 40.000 euro per singola iniziativa economica, elevabile a 50.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.
Vengono disciplinati anche i casi di revoca parziale o totale dei contributi e i servizi di tutoring (articoli 30 e 31).

CIRL Edilizia Industria-Artigianato-Cooperative Mantova: siglato l’accordo per l’EVR 2025

Prevista erogazione nel valore massimo del 4%

Il 3 luglio 2025 le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil appartenenti alla provincia di Mantova hanno siglato l’accordo per la determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione stabilito dal CCNL del 3 ottobre 2023 e relativo al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024, con previsione di erogazione nel 2025.

La valutazione si basa su 4 parametri territoriali forniti dalla Cassa Edile di Mantova (monte salari denunciato; numero di lavoratori iscritti; ore lavorate denunciate, al netto delle ore di Cassa Integrazione; andamento totale delle ore di Cassa Integrazione).

Dal raffronto del triennio 2024-2023-2022 con il triennio 2023-2022-2021 è emersa la valutazione positiva di tutti e 4 i parametri considerati.

Pertanto le Parti Sociali riconoscono l’EVR nella misura pari al 100% e al valore massimo stabilito territorialmente del 4% dei minimi salariali in vigore.

Determinato il valore dell’EVR le imprese, entro il mese di aprile/maggio di ogni anno, devono verificare l’andamento dei due indicatori aziendali stabiliti dal CCNL (ore denunciate e volume di affari Iva). In base a tale valutazione verranno stabilite le modalità di erogazione dell’importo secondo quanto segue:

– nell’ipotesi di valutazione pari o positiva degli indicatori suddetti, l’azienda è tenuta ad erogare l’EVR nella misura del 100%;

– nell’ipotesi di valutazione negativa di entrambi i parametri, l’EVR non viene erogato.

– nell’ipotesi di valutazione positiva di uno solo degli indicatori aziendali, l’impresa è tenuta ad erogare l’EVR nella misura del 65%.

Gli importi a titolo di EVR verranno corrisposti ai lavoratori in forza il 1° gennaio 2023 in 4 tranches:

– gli importi maturati da gennaio a marzo 2024 ad ottobre con la retribuzione di settembre 2025;

– gli importi maturati da aprile a giugno 2024 a novembre con la retribuzione di ottobre 2025;

– gli importi maturati da luglio a settembre 2024 a dicembre con la retribuzione di novembre 2025;

– gli importi maturati da ottobre a dicembre 2024 a gennaio con la retribuzione di dicembre 2025.

Settore Industria – Operai

Qualifiche

Minimo al

1/3/2022

EVR

4%

2 Parametri positivi

1 Parametro positivo

EVR

Valore orario (100%)

EVR

Valore orario (65%)

Operaio IV 7,67 0,31 0,31 0,20
Operaio III 7,12 0,28 0,28 0,19
Operaio II 6,41 0,26 0,26 0,17
Operaio I 5,48 0,22 0,22 0,14

Settore Industria – Impiegati

Livello

Minimo al

1/3/2022

EVR

4%

2 Parametri positivi

1 Parametro positivo

EVR

Valore orario (100%)

EVR

Valore orario (65%)

1° Cat Sup./Quadri 1894,71 75,79 75,79 49,26
1° Categoria 1705,23 68,21 68,21 44,34
2° Categoria 1421,02 56,84 56,84 36,95
Assitsente Tecnico 1326,31 53,05 53,05 34,48
3° Categoria 1231,56 49,26 49,26 32,02
4° Categoria 1108,41 44,34 44,34 28,82
4° Categoria (1° imp.) 947,36 37,89 37,89 24,63

Settore Artigianato – Operai

Qualifiche

Minimo al

1/5/2022

EVR

4%

2 Parametri positivi

1 Parametro positivo

EVR 

Valore orario (100%)

EVR

Valore orario (65%)

Operaio IV 7,66 0,31 0,31 0,20
Operaio III 7,12 0,28 0,28 0,19
Operaio II 6,40 0,26 0,26 0,17
Operaio I 5,48 0,22 0,22 0,14

Settore Artigianato – Impiegati

Livello

Minimo al

1/5/2022

EVR

4%

2 Parametri positivi

1 Parametro positivo

EVR 

Valore orario (100%)

EVR

Valore orario (65%)

7 1911,46 76,46 76,46 49,70
6 1705,08 68,20 68,20 44,33
5 1421,04 56,84 56,84 36,95
4 1325,38 53,01 53,01 34,46
3 1231,72 49,27 49,27 32,02
2 1107,65 44,31 44,31 28,80
1 947,3 37,89 37,89 24,63